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Niente Irap per il lavoratore autonomo

Un commercialista palermitano ha fatto ottenere a un medico, che non avendo un’autonoma organizzazione non doveva versare l’Irap, il rimborso degli importi pagati dal 2000 al 2002. Il pronunciamento è venuto dalla 2a sezione della Commissione tributaria provinciale di Palermo, presieduta da Filippo Bucalo, con la sentenza n. 415 del 24 ottobre 2005. Il medico aveva prodotto una prima istanza di rimborso alla quale era seguito il silenzio-rifiuto, e aveva quindi presentato ricorso documentato alla Commissione.

La sentenza ha confermato che tutti i lavoratori autonomi, nell’ambito della propria attività, nel momento in cui operano senza un ufficio, uno studio o un locale dove si detengono strumenti di lavoro di basso valore e senza dipendenti, sono esentati dal pagamento dell’imposta e, qualora abbiano già versato, nell’arco di quarantotto mesi potranno attivare la richiesta per l’indebito versamento.

Va tenuto presente che con un reddito fino a 8 mila euro, per effetto delle deduzioni, già con la vecchia legge fiscale, detti contribuenti erano esonerati dal versamento dell’Irap.

La sentenza n. 415 del 24 ottobre 2005, che ha ripreso quella di altre Commissioni tributarie, è stata confermata anche dalla presa di posizione della Corte di Cassazione, che con il prounciamento n. 2702 del 5 febbraio scorso, darà la possibilità a tanti colleghi, anche se con partita iva, di non subire un ulteriore abbattimento Irap dal proprio reddito in ragione del 5%, per chi opera in Sicilia, oltre quanto dovuto, ovviamente, per Irpef, addizionali regionali e comunali, che hanno una già forte incidenza.


Toti Cottone

(9 aprile 2008)




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