Premessa
Il lavoro del giornalista si ispira ai
principi della libertà d'informazione
e di opinione, sanciti dalla Costituzione italiana, ed è regolato
dall'articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963:
"E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione
e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela
della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto
della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti
dalla lealtà e della buona fede. Devono essere rettificate le notizie
che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori
sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie,
quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere
lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e
editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori"
Il rapporto di fiducia tra gli organi d'informazione e i cittadini è la
base del lavoro di ogni giornalista. Per promuovere e rendere più saldo
tale rapporto i giornalisti italiani sottoscrivono la seguente Carta
dei doveri.
Principi
Il
giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il diritto
all'informazione di tutti i cittadini;
per questo ricerca e diffonde ogni notizia
o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto
della verità e con la maggiore accuratezza possibile.
Il giornalista ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante
gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni
sforzo per garantire al cittadino la conoscenza ed il controllo degli
atti pubblici.
La responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale sempre
nei confronti di qualsiasi altra. Il giornalista non può mai subordinarla
ad interessi di altri e particolarmente a quelli dell'editore, del governo
o di altri organismi dello Stato.
Il giornalista ha il dovere fondamentale di rispettare la persona, la
sua dignità e il suo diritto alla riservatezza e non discrimina
mai nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o
mentali, opinioni politiche.Il giornalista corregge tempestivamente e
accuratamente i suoi errori o le inesattezze, in conformità con
il dovere di rettifica nei modi stabiliti dalla legge, e favorisce la
possibilità di replica.
Il giornalista rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione
d'innocenza.
Il giornalista è tenuto ad osservare il segreto professionale,
quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario delle sue fonti.
In qualsiasi altro caso il giornalista deve dare la massima trasparenza
alle fonti.
Il giornalista non può aderire ad associazioni segrete o comunque
in contrasto con l'articolo 18 della Costituzione.
Il giornalista non può accettare privilegi, favori o incarichi
che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità professionale.
Il giornalista non deve omettere fatti o dettagli essenziali alla completa
ricostruzione dell'avvenimento. I titoli, i sommari, le fotografie
e le didascalie non devono travisare, né forzare il contenuto
degli articoli o delle notizie.
Non deve inoltre pubblicare immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti
di soggetti coinvolti in fatti di cronaca, o comunque lesive della
dignità della
persona; né deve soffermarsi sui dettagli di violenza o di brutalità,
a meno che non prevalgano preminenti motivi di interesse sociale. Non
deve intervenire sulla realtà per creare immagini artificiose.
Il commento e l'opinione appartengono al diritto di parola e di critica
e pertanto devono essere assolutamente liberi da qualsiasi vincolo, che
non sia quello posto dalla legge per l'offesa e la diffamazione delle
persone.
Doveri
Responsabilità del
giornalista
Il giornalista è responsabile del proprio lavoro verso i cittadini
e deve favorire il loro dialogo con gli organi d'informazione. E si impegna
a creare strumenti idonei (garanti dei lettori, pagine per i lettori,
spazi per repliche, ecc.) e dando la massima diffusione alla loro attività.
Il giornalista accetta indicazioni e direttive soltanto dalle gerarchie
redazionali della sua testata, purché le disposizioni non
siano contrarie alla legge professionale, al Contratto nazionale
di lavoro
e alla Carta dei doveri.
Il giornalista non può discriminare nessuno per la sua razza,
religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche. Il
riferimento non discriminatorio, ingiurioso o denigratorio a queste caratteristiche
della sfera privata delle persone è ammesso solo quando sia
di rilevante interesse pubblico.
Il giornalista rispetta il diritto alla riservatezza di ogni cittadino
e non può pubblicare notizie sulla sua vita privata se non quando
siano di chiaro e rilevante interesse pubblico e rende, comunque, sempre
note la propria identità e professione quando raccoglie tali
notizie.
I nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca non
vanno pubblicati a meno che ciò sia di rilevante interesse pubblico;
non vanno comunque resi pubblici nel caso in cui ciò metta a rischio
l'incolumità delle persone, né si possono pubblicare
altri elementi che rendano possibile una identificazione (fotografie,
immagini,
ecc.).
I nomi delle vittime di violenze sessuali non vanno pubblicati né si
possono fornire particolari che possano condurre alla loro identificazione
a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime per motivi
di rilevante interesse generale.
Il giornalista presta sempre grande cautela nel rendere pubblici
i nomi o comunque elementi che possano condurre all'identificazione
dei collaboratori
dell'autorità giudiziaria o delle forze di pubblica sicurezza,
quando ciò possa mettere a rischio l'incolumità loro
e delle famiglie.
Rettifica
e replica
Il giornalista rispetta il diritto inviolabile del cittadino alla rettifica
delle notizie inesatte o ritenute ingiustamente lesive.
Rettifica quindi con tempestività e appropriato rilievo, anche
in assenza di specifica richiesta, le informazioni che dopo la loro diffusione
si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto quando l'errore possa
ledere o danneggiare singole persone, enti, categorie, associazioni o
comunità.
Il giornalista non deve dare notizia di accuse che possano danneggiare
la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di
replica all'accusato. Nel caso in cui ciò sia impossibile (perché il
diretto interessato risulta irreperibile o non intende replicare), ne
informa il pubblico. In ogni caso prima di pubblicare la notizia di un
avviso di garanzia deve attivarsi per controllare se sia a conoscenza
dell'interessato.
Presunzione d'innocenza
In tutti i casi di indagini o processi, il giornalista
deve sempre ricordare che ogni persona accusata di un reato è innocente
fino alla condanna definitiva e non deve costruire le notizie
in modo da presentare come
colpevoli le persone che non siano state giudicate tali in un processo.
Il giornalista non deve pubblicare immagini che presentino intenzionalmente
o artificiosamente come colpevoli persone che non siano state giudicate
tali in un processo.
In caso di assoluzione o proscioglimento di un imputato o di un inquisito,
il giornalista deve sempre dare un appropriato rilievo giornalistico
alla notizia, anche facendo riferimento alle notizie ed agli articoli
pubblicati precedentemente.
Il giornalista deve osservare la massima cautela nel diffondere nome
e immagini di persone incriminate per reati minori o di condannati a
pene lievissime, salvo i casi di particolare rilevanza sociale.
Le fonti
Il giornalista deve sempre verificare le informazioni ottenute dalle
sue fonti, per accertarne l'attendibilità e per controllare l'origine
di quanto viene diffuso all'opinione pubblica, salvaguardando sempre
la verità sostanziale dei fatti.
Nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate, il giornalista
deve rispettare il segreto professionale e avrà cura di informare
il lettore di tale circostanza.
In qualunque altro caso il giornalista deve sempre rispettare il principio
della massima trasparenza delle fonti d'informazione, indicandole ai
lettori o agli spettatori con la massima precisione possibile. L'obbligo
alla citazione della fonte vale anche quando si usino materiali delle
agenzie o di altri mezzi d'informazione, a meno che la notizia non venga
corretta o ampliata con mezzi propri, o non se ne modifichi il senso
e il contenuto.
In nessun caso il giornalista accetta condizionamenti dalle fonti per
la pubblicazione o la soppressione di una informazione.
Informazione
e pubblicità
I cittadini hanno il diritto di ricevere un'informazione corretta, sempre
distinta dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei
singoli.
I messaggi pubblicitari devono essere sempre e comunque distinguibili
dai testi giornalistici attraverso chiare indicazioni.
Il giornalista è tenuto all'osservanza dei principi fissati
dal Protocollo d'intesa sulla trasparenza dell'informazione e dal
Contratto
nazionale di lavoro giornalistico; deve sempre rendere riconoscibile
l'informazione pubblicitaria e deve comunque porre il pubblico in
grado di riconoscere il lavoro giornalistico dal messaggio promozionale.
Incompatibilità
Il giornalista non può subordinare in alcun caso al profitto personale
o di terzi le informazioni economiche o finanziarie di cui sia venuto
comunque a conoscenza, non può turbare inoltre l'andamento del
mercato diffondendo fatti e circostanze riferibili al proprio tornaconto.
Il giornalista non può scrivere articoli o notizie relativi ad
azioni sul cui andamento borsistico abbia direttamente o indirettamente
un interesse finanziario, né può vendere o acquistare azioni
delle quali si stia occupando professionalmente o debba occuparsi a breve
termine.
Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze
gratuite, trasferte, inviti a viaggi, regali, facilitazioni o prebende,
da privati o da enti pubblici, che possano condizionare il suo lavoro
e l'attività redazionale o ledere la sua credibilità e
dignità professionale.
Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto
con l'esercizio autonomo della professione, né può prestare
il nome, la voce, l'immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili
con la tutela dell'autonomia professionale.
Sono consentite invece, a titolo gratuito, analoghe prestazioni per iniziative
pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi,
artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo.
Minori e soggetti deboli
Il giornalista rispetta i principi sanciti dalla Convenzione
ONU del 1989 sui diritti del bambino e le regole sottoscritte
con la Carta di
Treviso per la tutela della personalità del minore, sia come protagonista
attivo sia come vittima di un reato. In particolare:
a) non pubblica il nome o qualsiasi elemento che possa condurre all'identificazione
dei minori coinvolti in casi di cronaca;
b) evita possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati
a rappresentare e a far prevalere esclusivamente il proprio interesse;
c) valuta, comunque, se la diffusione della notizia relativa al minore
giovi effettivamente all'interesse del minore stesso.
Il giornalista tutela i diritti e la dignità delle persone disabili
siano esse portatrici di handicap fisico o mentale, in analogia con quanto
già sancito dalla Carta di Treviso per i minori.
Il giornalista tutela i diritti dei malati, evitando nella pubblicazione
di notizie su argomenti medici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere
timori o speranze infondate. In particolare:
a) non diffonde notizie sanitarie che non possano essere controllate
con autorevoli fonti scientifiche;
b) non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto
che possa favorire il consumo del prodotto;
c) fornisce tempestivamente il nome commerciale dei prodotti farmaceutici
ritirati o sospesi perché nocivi alla salute.
Il giornalista si impegna comunque ad usare il massimo rispetto nei confronti
dei soggetti di cronaca che per ragioni sociali, economiche o culturali
hanno minori strumenti di autotutela.
La violazione di queste regole integranti lo spirito dell'art. 2 della
legge 3.2.1963 n. 69 comporta l'applicazione delle norme contenute nel
Titolo III della citata legge.