LA
CARTA DEI DOVERI
DELL'INFORMAZIONE ECONOMICA
Decisione CNOG del 28 marzo 2007
1) Il
giornalista riferisce correttamente, cioè senza alterazioni e omissioni che ne alterino
il vero significato, le informazioni di cui dispone, soprattutto
se già diffuse dalle agenzie di stampa o comunque
di dominio pubblico. L'obbligo sussiste anche quando la
notizia riguardi il suo editore o il referente politico
o economico dell'organo di stampa.
2) Non
si può subordinare in alcun
caso al profitto personale o di terzi le informazioni economiche
e finanziarie di cui si sia venuti a conoscenza nell'ambito
della propria attività professionale né si
può turbare l'andamento del mercato diffondendo
fatti o circostanze utili ai propri interessi.
3) Il
giornalista non può scrivere
articoli che contengano valutazioni relative ad azioni
o altri strumenti finanziari sul cui andamento borsistico
abbia in qualunque modo un interesse finanziario, né può vendere
o acquisire titoli di cui si stia occupando professionalmente
nell'ambito suddetto o debba occuparsene a breve termine.
4) Il
giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni,
vacanze gratuite, regali,
facilitazioni o prebende da privati o enti pubblici che
possano condizionare il suo lavoro e la sua autonomia o
ledere la sua credibilità e dignità professionale.
5) Il
giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo
della professione, né può prestare nome,
voce e immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili
con la credibilità e autonomia professionale. Sono
consentite, invece, a titolo gratuito, analoghe iniziative
volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi,
artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo.
6) Il
giornalista, tanto più se
ha responsabilità direttive, deve assicurare un
adeguato standard di trasparenza sulla proprietà editoriale
del giornale e sull'identità e gli eventuali interessi
di cui siano portatori i suoi analisti e commentatori esterni
in relazione allo specifico argomento dell'articolo. In
particolare va ricordato al lettore chi è l'editore
del giornale quando un articolo tratti problemi economici
e finanziari che direttamente lo riguardino o possano in
qualche modo favorirlo o danneggiarlo.
7) Nel
caso di articoli che contengano raccomandazioni d'investimento
elaborate dallo stesso giornale
va espressamente indicata l'identità dell'autore
della raccomandazione (sia esso un giornalista interno
o un collaboratore esterno). Nelle raccomandazioni stesse
i fatti devono essere tenuti chiaramente distinti dalle
interpretazioni, dalle valutazioni, dalle opinioni o da
altri tipi di informazioni non fattuali. Il giornalista
autore della raccomandazione è tenuto ad includere
un rinvio ad apposito sito internet o altra fonte che consente
la consultazione della Carta dei doveri dell’informazione
economica. Occorre inoltre, nel rispetto delle norme
deontologiche già in vigore sulla affidabilità e
sulla pubblicità delle fonti, che per tutte le proiezioni,
le previsioni e gli obiettivi di prezzo di un titolo siano
chiaramente indicate le principali metodologie e ipotesi
elaborate nel formularle e utilizzarle.
8) La
presentazione degli studi degli analisti deve avvenire
assicurando una piena informazione
sull'identità degli autori e deve rispettare nella
sostanza il contenuto delle ricerche. In caso di una significativa
difformità occorre farne oggetto di segnalazione
ai lettori.
9) La violazione di queste regole integranti
lo spirito dell'art. 2 della Legge 3.2.1963 n.69 comporta
l'applicazione delle norme contenute nel Titolo III della
citata legge.
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