PREMESSA
La
Carta di Treviso entra nel mondo globalizzato del terzo
millennio
La Carta di Treviso, documento e codice deontologico
varato ed approvato nel 1990 dall’Ordine dei giornalisti e dalla Fnsi - di intesa con Telefono
Azzurro e con Enti e Istituzioni della Città di Treviso - trae ispirazione
dai principi e dai valori della nostra Carta Costituzionale, dalla Convenzione
dell’Onu del 1989 sui diritti dei bambini e dalle Direttive europee.
La Carta di Treviso costituisce norma vincolante di autoregolamentazione per
i giornalisti italiani, nonchè guida ideale e pratica per tutta la categoria
dei comunicatori.
Dopo la nascita della Carta di Treviso ,10 ottobre 1990, integrata da un ulteriore
documento deontologico -Vademecum Treviso ’95- il tema della tutela dei
minori nei media è stato al centro di numerose iniziative, istituzionali
ed associative, con la creazione di codici di autoregolamentazione che le diverse
categorie di operatori hanno emanato.
Tv, stampa, cinema, pubblicità ed internet sono mezzi di comunicazione
talmente integrati nella società che svolgono un importante e indispensabile
ruolo di informazione oltre che di formazione, soprattutto nei confronti delle
giovani generazioni.
E’ quindi necessario ed improrogabile attivare azioni specifiche per una
maggiore conoscenza ed una più rigorosa osservanza delle regole e dei
codici di autoregolamentazione, attraverso gli strumenti già previsti
dalla Carta di Treviso 1990 e dal Vademecum 1995 che già tanti effetti
positivi hanno fatto registrare nel corso di questi tre lustri.
L’aggiornamento della Carta di Treviso, a 15 anni dalla sua nascita,
diventa così una naturale conseguenza operativa ed un coerente impegno
deontologico che il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti si è assunto
alla luce delle nuove realtà emergenti che caratterizzano il mondo dell’informazione
nel terzo millennio e degli scenari culturali e sociali dell’Europa Unita.
CARTA
DI TREVISO
Ordine
dei giornalisti e FNSI , nella convinzione che l’informazione
debba ispirarsi al rispetto dei principi e dei valori su
cui si radica la nostra Carta
Costituzionale ed in particolare:
- il riconoscimento che valore supremo dell’esperienza statuale e comunitaria è la
persona umana con i suoi inviolabili diritti che devono essere non solo garantiti,
ma anche sviluppati, aiutando ogni essere umano a superare quelle condizioni
negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria personalità;
- l’impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni istituzionali,
a proteggere l’infanzia e la gioventù per attuare il diritto
alla educazione ed una adeguata crescita umana;
dichiarano di assumere i principi ribaditi nella Convenzione ONU del 1989
sui diritti del bambino e nelle Convenzioni europee che trattano della
materia, prevedendo le cautele per garantire l’armonico sviluppo delle personalità dei
minori in relazione alla loro vita e al loro processo di maturazione, ed
in particolare:
- che il bambino deve crescere in una atmosfera di comprensione e che “ per
le sue necessità di sviluppo fisico e mentale ha bisogno di particolari
cure e assistenza”;
- che in tutte le azioni riguardanti i minori deve costituire oggetto di
primaria considerazione “ il maggiore interesse del bambino” e che perciò tutti
gli altri interessi devono essere a questo sacrificati;
- che nessun bambino dovrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie
o illegali nella sua “privacy” né ad illeciti attentati
al suo onore e alla sua reputazione;
- che le disposizioni che tutelano la riservatezza dei minori si fondano
sul presupposto che la rappresentazione dei loro fatti di vita possa arrecare
danno
alla loro personalità. Questo rischio può non sussistere quando
il servizio giornalistico dà positivo risalto a qualità del
minore e/o al contesto familiare in cui si sta formando.
- che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta
affinché il bambino sia protetto da informazioni e messaggi multimediali
dannosi al suo benessere psico-fisico;
- che gli Stati devono prendere appropriate misure legislative,amministrative,sociali
ed educative per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza,abuso,sfruttamento
e danno.
Ordine dei giornalisti e FNSI sono consapevoli che il fondamentale diritto
all’informazione
può trovare dei limiti quando venga in conflitto con i diritti dei soggetti
bisognosi di una tutela privilegiata. Pertanto, fermo restando il diritto di
cronaca in ordine ai fatti e alle responsabilità, va ricercato un equilibrio
con il diritto del minore ad una specifica e superiore tutela della sua integrità psico-fisica,affettiva
e di vita di relazione.
Si richiamano di conseguenza le norme previste dalle leggi in vigore.
Sulla base di queste premesse e delle norme deontologiche contenute nell’art.
2 della Legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti, nonché di
quanto previsto dal Codice deontologico allegato al codice in materia di protezione
dei dati personali (dec.leg. 196/2003), ai fini di sviluppare una informazione
sui minori più funzionale alla crescita di una cultura dell’infanzia
e dell’adolescenza, l’Ordine dei giornalisti e la FNSI individuano
le seguenti norme vincolanti per gli operatori dell’informazione:
1) I giornalisti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni penali,
civili ed amministrative che regolano l’attività di informazione
e di cronaca giudiziaria in materia di minori, in particolare di quelli
coinvolti in procedimenti
giudiziari;
2) va garantito l’anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche
non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore,vittima
o teste; tale garanzia viene meno allorché la pubblicazione sia tesa a
dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare
e sociale in cui si sta formando;
3) va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano
con facilità portare alla sua identificazione, quali le generalità dei
genitori, l’indirizzo dell’abitazione o della residenza, la
scuola,la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione
o elemento:
foto e filmati televisivi non schermati,messaggi e immagini on-line che
possano contribuire alla sua individuazione. Analogo comportamento deve
essere osservato
per episodi di pedofilia , abusi e reati di ogni genere;
4) per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori
separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica
circa le decisioni dell’autorità giudiziaria e l’utilità di
articoli o inchieste,occorre comunque anche in questi casi tutelare l’anonimato
del minore per non incidere sull’armonico sviluppo della sua personalità,
evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione;
5) il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive
e radiofoniche che possano lederne la dignità o turbare il suo equilibrio psico-fisico,
né va coinvolto in forme di comunicazioni lesive dell’armonico sviluppo
della sua personalità, e ciò a prescindere dall’eventuale
consenso dei genitori;
6) nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi – suicidi, gesti inconsulti,
fughe da casa, microcriminalità, ecc. – posti in essere da minorenni,
fermo restando il diritto di cronaca e l’individuazione delle responsabilità,occorre
non enfatizzare quei particolari che possano provocare effetti di suggestione
o emulazione;
7) nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà occorre
porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle
immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento
pietoso, si
arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della
persona;
8) se, nell’interesse del minore – esempio i casi di rapimento o
di bambini scomparsi- si ritiene indispensabile la pubblicazione di dati personali
e la divulgazione di immagini, andranno tenuti comunque in considerazione il
parere dei genitori e delle autorità competenti;
9) particolare attenzione andrà posta nei confronti di strumentalizzazioni
che possano derivare da parte di adulti interessati a sfruttare, nel loro interesse,
l’immagine, l’attività o la personalità del minore;
10) tali norme vanno applicate anche al giornalismo on-line,multimediale
e ad altre forme di comunicazione giornalistica che utilizzino innovativi
strumenti
tecnologici per i quali dovrà essere tenuta in considerazione la loro
prolungata disponibilità nel tempo;
11) tutti i giornalisti sono tenuti all’osservanza di tali regole per non
incorrere nelle sanzioni previste dalla legge istitutiva dell’Ordine.
ORDINE dei giornalisti e FNSI raccomandano ai direttori e a tutti
i redattori l’opportunità di aprire con i lettori un dialogo capace di andare
al di là della semplice informazione;
sottolineano l’opportunità che, in casi di soggetti deboli, l’informazione
sia il più possibile approfondita con un controllo incrociato delle fonti,
con l’apporto di esperti, privilegiando, ove possibile, servizi firmati
e in ogni modo da assicurare un approccio al problema dell’infanzia che
non si limiti all’eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma che
approfondisca -con inchieste, speciali, dibattiti- la condizione del minore e
le sue difficoltà, nella quotidianità.
ORDINE dei giornalisti e FNSI si impegnano, per le rispettive competenze:
1) a individuare strumenti e occasioni che consentano una migliore cultura
professionale;
2) ad evidenziare nei testi di preparazione all’esame professionale i temi
dell’informazione sui minori e i modi di rappresentazione dell’infanzia;
3) a invitare i Consigli regionali dell’Ordine dei giornalisti e le Associazioni
regionali di stampa, con l’eventuale contributo di altri soggetti
della categoria,a promuovere seminari di studio sulla rappresentazione
dei soggetti
deboli;
4) ad attivare un filo diretto con le varie professionalità impegnate
per una tutela e uno sviluppo del bambino e dell’adolescente;
5) a coinvolgere i soggetti istituzionali chiamati alla tutela dei minori;
6) a consolidare il rapporto di collaborazione con gli organismi preposti
all’ottemperanza
delle leggi e delle normative in materia radiotelevisiva e multimediale;
ad auspicare, da parte di tutte le Associazioni dei comunicatori, un impegno
comune a tutelare l’interesse dell’infanzia nel nostro Paese;
7) a proseguire la collaborazione con la FIEG per un impegno comune a difesa
dei diritti dei minori;
8) a richiamare i responsabili delle reti radiotelevisive, i provider,
gli operatori di ogni forma di multimedialità ad una particolare
attenzione ai diritti del minore anche nelle trasmissioni di intrattenimento,
pubblicitarie e nei contenuti
dei siti internet.
NORME ATTUATIVE
L’Ordine dei giornalisti e la FNSI si impegnano a:
a) promuovere l’Osservatorio previsto dalla Carta di Treviso 1990;
b) diffondere la normativa esistente;
c) contemplare la sanzione accessoria della pubblicazione
del provvedimento disciplinare;
d) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di sensibilizzazione
delle problematiche inerenti ai minori.
(Testo approvato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti nella
seduta del 30 marzo 2006 e aggiornato con le osservazioni dell’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali)
(17 novembre 2006)