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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
(pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1947)
Principi Fondamentali
Art. 1. L'Italia è una Repubblica
democratica fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita
nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove
si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento
dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica
e sociale.
Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale
e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso,
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoii di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta
e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti
i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale
del Paese.
Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto
al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo
diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilita e la propria scelta, una attività o una
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale
della società.
Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove
le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo
Stato il piu ampio decentramento amministrativo; adegua i
principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze
dell'autonomia e del decentramento.
Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche.
Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel
proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni
dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento
di revisione costituzionale.
Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere
davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto
di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino
con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla
base di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e
la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione.
Art. 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle
norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero e regolata dalla legge
in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo
esercizio delle liberta democratiche garantite dalla Costituzione
italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica,
secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati
politici.
Art. 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa
alla liberta degli altri popoli e come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali; consente, in condizioni
di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di
sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri
la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce
le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore
italiano: verde bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali
dimensioni. PARTE I
Diritti e Doveri dei Cittadini
TITOLO I
Rapporti Civili
Art. 13. La libertà personale è inviolabile.
Non e ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, nè qualsiasi altra restrizione della liberta
personale, se non per atto motivato dall'autorita giudiziaria
e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati
tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica
sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che
devono essere comunicati entro quarantotto ore alla autorita
giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive
quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di
ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone
comunque sottoposte a restrizioni di liberta.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art. 14. Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri,
se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie
prescritte per la tutela della liberta personale.Gli accertamenti
e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità
pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi
speciali. Art. 15. La libertà e la segretezza della
corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono
inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto
per atto motivato dell'autorita giudiziaria con le garanzie
stabilite dalla legge.
Art. 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare
liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo
le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per
motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione
può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino e libero di uscire dal territorio della Repubblica
e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente
e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è
richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso
alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati
motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente,
senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli
dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono,
anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni
di carattere militare.
Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la
propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata,
di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico
il culto, purchè non si tratti di riti contrari al
buon costume.
Art. 20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione
o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere
causa di speciali limitazioni legislative, nè di speciali
gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica
e ogni forma di attività.
Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo
di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni
o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato
dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per
i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi,
o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva
per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile
il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria,
il sequestro della stampa periodica può essere eseguito
da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente,
e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità
giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro
ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni
effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale,
che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa
periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte
le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge
stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere
le violazioni.
Art. 22. Nessuno può essere privato, per motivi politici,
della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può
essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado
del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i
mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione
degli errori giudiziari.
Art. 25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale
precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge
che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza
se non nei casi previsti dalla legge.
Art. 26. L'estradizione del cittadino può essere consentita
soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni
internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa
per reati politici.
Art. 27. La responsabilita penale è personale.
L' imputato non e considerato colpevole sino alla condanna
definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al
senso di umanità e devono tendere alla rieducazione
del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se
non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
Art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti
pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi
penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione
di diritti. In tali casi la responsabilità civile si
estende allo Stato e agli enti pubblici. Art.29. La Repubblica
riconosce i diritti della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e
giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge
a garanzia dell'unità familiare.
Art. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere,
istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede
a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni
tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei
membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre
provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei
compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternita, l'infanzia e la gioventù, favorendo
gli istituti necessari a tale scopo.
Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può
in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della
persona umana.
Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è
l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce
scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti
di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole
non statali che chiedono la parità, deve assicurare
ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie,
hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti
stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34. La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto
di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di
studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono
essere attribuite per concorso. TITOLO III
Rapporti Economici
Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme
ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali
intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la liberta di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti
dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano
all'estero.
Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata
alla quantita e qualita del suo lavoro e in ogni caso sufficiente
ad assicurare a se e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa e stabilita dalla
legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali
retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità
di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le con- dizioni di lavoro devono consentire l'adempimento
della sua essen- ziale funzione familiare e assicurare alla
madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il
lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme
e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto
alla parità di retribuzione.
Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei
mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza
sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidita e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento
professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed
istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
Art. 39. L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se
non la loro registrazione presso uffici locali o centrali,
secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei
sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica.
Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro
iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia
obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle
quali il contratto si riferisce.
Art. 40. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle
leggi che lo regolano.
Art. 41. L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché
l'attivita economica pubblica e privata possa essere indirizzata
e coordinata a fini sociali.
Art. 42. La proprietà è pubblica o privata.
I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita
dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento
e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e
di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse
generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione
legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43. A fini di utilità generale la legge può
riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione
e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunita
di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie
di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali
o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano
carattere di preminente interesse generale.
Art. 44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del
suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone
obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata,
fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone
agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione
del latifondo e la ricostituzione delle unita produttive;
aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della
cooperazione a carattere di mutualità e senza fini
di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce
l'incremento con i mezzi piu idonei e ne assicura, con gli
opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Art. 46. Ai fini della elevazione economica e sociale del
lavoro e in armonia con le esigenze della produzione la Repubblica
riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi
e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in
tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio
del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà
dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice
e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi
complessi produttivi del paese.
TITOLO IV
Rapporti Politici
Art. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne,
che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto e personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio
e dovere civico.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per
incapacita civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile
o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente
in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare
la politica nazionale.
Art. 50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle
Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni
necessità.
Art. 51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono
accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni
di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e
alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto
di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di
conservare il suo posto di lavoro.
Art. 52. La difesa della Patria è sacro dovere del
cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi
stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la
posizione di lavoro del cittadino, ne l'esercizio dei diritti
politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico
della Repubblica.
Art. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche
in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli
alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il
dovere di adempierle con disciplina ed onore prestando giuramento
nei casi stabiliti dalla legge.
PARTE II
Ordinamento della Repubblica
TITOLO I
Il Parlamento
Sezione I
Le Camere
Art. 55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle
due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio
universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila
abitanti o per frazione superiore a quarantamila.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno
delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto a base
regionale. A ciascuna Regione è attribuito un senatore
per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore
a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.
Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto
dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno
di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto
il quarantesimo anno.
Art. 59. È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia,
chi e stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori
a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per
altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico
e letterario.
Art. 60. La Camera dei deputati e eletta per cinque anni,
il Senato della Repubblica per sei.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata
se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro
settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione
ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finchè non siano riunite le nuove Camere sono prorogati
i poteri delle precedenti.
Art. 62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno
non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria
per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica
o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, e convocata
di diritto anche l'altra.
Art. 63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente
e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente
e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere
e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi
in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono
valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti,
e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che
la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere,
hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute.
Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 65. La legge determina i casi di ineleggibilità
e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di
senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due
Camere.
Art. 66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione
dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità
e di incompatibilità.
Art. 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione
ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68. I membri del Parlamento non possono essere perseguiti
per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle
loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun
membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento
penale; ne può essere arrestato, o altrimenti privato
della libertà personale, o sottoposto a perquisizione
personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di
commettere un delitto per il quale e obbligatorio il mandato
o l'ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto
o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione
di una sentenza anche irrevocabile.
Art. 69. I membri del Parlamento ricevono una indennità
stabilita dalla legge. Sezione II
La formazione delle leggi
Art. 70. La funzione legislativa e esercitata collettivamente
dalle due Camere.
Art. 71. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a
ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali
sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta,
da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto
redatto in articoli.
Art. 72. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è,
secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione
e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo
e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni
di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Puo altresì stabilire in quali casi e forme l'esame
e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni,
anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione
dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento
della sua approvazione definitiva, il disegno di legge e rimesso
alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della
Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso
e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla
sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori
delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da
parte della Camera e sempre adottata per i disegni di legge
in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione
legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali,
di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73. Le leggi sono promulgate dai Presidente della Repubblica
entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti,
ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel
termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano
in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione,
salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare
la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere
una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere
promulgata.
Art. 75. È indetto referendum popolare per deliberare
l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto
avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali.
Non e ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio,
di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini
chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto,
e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente
espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può
essere delegato al Governo se non con determinazione di principi
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
Art. 77. Il Governo non può, senza delegazione delle
Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza,
il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti
provvisori con la forza di legge, deve il giorno stesso presentarli
per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono
appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti
in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le
Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici
sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Art. 78. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono
al Governo i poteri necessari.
Art. 79. L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente
della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.
Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla
proposta di delegazione.
Art. 80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati
internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati
o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio
od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Art. 81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente
a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire
nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare
i mezzi per farvi fronte.
Art. 82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su
materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione
formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.
La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami
con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria. TITOLO II
Il Presidente della Repubblica
Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal
Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti
dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scru-
tinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea.
Dopo il terzo scrutinio e sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 84. Può essere eletto Presidente della Repubblica
ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età
e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica e incompatibile con
qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per
legge.
Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per
sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della
Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento
e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della
Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla
riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati
i poteri del Presidente in carica.
Art. 86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni
caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente
del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni
del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera
dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della
Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine
previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi
alla loro cessazione.
Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello
Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Puo inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge
di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge
e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica
i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione
delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo
di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di
guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti
i loro Pre- sidenti, sciogliere le Camere o anche una sola
di esse.
Non può esercitare tali facolta negli ultimi sei mesi
del suo mandato.
Art. 89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è
valido se non è controfirmato dai ministri proponenti,
che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati
dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio
dei ministri.
Art. 90. Il Presidente della Repubblica non è responsabile
degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne
che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento
in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere
le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla
Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento
in seduta comune.
TITOLO III
Il Governo
Sezione I
Il Consiglio dei ministri
Art. 92. Il Governo della Repubblica è composto del
Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono
insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio
dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Art. 93. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri,
prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani
del Presidente della Repubblica.
Art. 94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione
motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta
alle Camere per ottenere la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta
del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo
dei componenti della Camera e non può essere messa
in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la
politica generale del Governo e ne è responsabile.
Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo,
promuovendo e coordinando l'attivita dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del
Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro
dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio
e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione
dei ministeri.
Art. 96. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri
sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune
per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.
Sezione II
La Pubblica Amministrazione
Art. 97. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni
di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di
competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie
dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante
concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Art. 98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della
Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni
se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi
ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera
in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti
diplomatici e consolari all estero. Sezione III
Gli organi ausiliari
Art. 99. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti
e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura
che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per
le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla
legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla
elaborazione della legislazione economica e sociale secondo
i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimità
sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione
del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme
stabiliti dalla legg, al controllo sulla gestione finanziaria
degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce
direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro
componenti di fronte al Governo.
TITOLO IV
La Magistratura
Sezione I
Ordinamento giurisdizionale
Art. 101. La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102. La funzione giurisdizionale è esercitata
da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento
giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici
speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari
ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche
con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta
del popolo all'amministrazione della giustizia.
Art. 103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia
amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti
della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e,
in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti
soggettivi.
La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità
pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione
stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione
soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle
Forme armate.
Art. 104. La magistratura costituisce un ordine autonomo e
indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto
dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore
generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i
magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie,
e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori
ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati
dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati
dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni
e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finche sono in carica, essere iscritti negli
albi professionali, ne far parte del Parlamento o di un Consiglio
regionale.
Art. 105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura,
secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni,
le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti
disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Art. 106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere
la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte
le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura
possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione,
per meriti insigni, professori ordinari di universita in materie
giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio
e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni
superiori.
Art. 107. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere
dispensati o sospesi dal servizio nè destinati ad altre
sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio
superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con
le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario
o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere
l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità
di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi
riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Art. 108. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni
magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni
speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei
che partecipano all'amministrazione della giustizia.
Art. 109. L'autorità giudiziaria dispone direttamente
della polizia giudiziaria.
Art. 110. Ferme le competenze del Consiglio superiore della
magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione
e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II
Norme sulla giurisdizione
Art. 111. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere
motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla liberta
personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari
o speciali, e sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione
di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per
le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei
Conti il ricorso in Cassazione e ammesso per i soli motivi
inerenti alla giurisdizione.
Art. 112. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare
l'azione penale.
Art. 113. Contro gli atti della pubblica amministrazione è
sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli
interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria
o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa
o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate
categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare
gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli
effetti previsti dalla legge stessa. TITOLO V
Le Regioni, le Provincie, i Comuni
Art. 114. La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e
Comuni.
Art. 115. Le Regioni sono costituite in enti autonomi con
propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella
Costituzione.
Art. 116. Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige,
al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite
forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti
speciali adottati con leggi costituzionali.
Art. 117. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative
nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi
dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in
contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre
Regioni:
· ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla Regione;
· circoscrizioni comunali;
· polizia locale urbana e rurale;
· fiere e mercati;
· beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
· istruzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica;
· musei e biblioteche di enti locali;
· urbanistica;
· turismo e industria alberghiera;
· tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
· viabilità, acquedotti e lavori pubblici di
interesse regionale;
· navigazione e porti lacuali;
· acque minerali e termali;
· cave e torbiere;
· caccia;
· pesca nelle acque interne;
· agricoltura e foreste;
· artigianato;
· altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il
potere di emanare norme per la loro attuazione.
Art. 118. Spettano alla Regione le funzioni amministrative
per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle
di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite
dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad
altri enti locali. Lo Stato può con legge delegare
alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative
delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali,
o valendosi dei loro uffici.
Art. 119. Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme
e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano
con la finanza dello Stato delle Provincie e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi
erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese
necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per
valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per
legge a singole Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le
modalità stabilite con legge della Repubblica.
Art. 120. La Regione non può istituire dazi d'importazione
o esportazione o transito fra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi
modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra
le Regioni.
Non puo limitare il diritto dei cittadini di esercitare in
qualunque parte del territorio nazionale la loro professione,
impiego o lavoro.
Art. 121. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale,
la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative
e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni
conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può
fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione: promulga
le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative
delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni
del Governo centrale.
Art. 122. Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità
e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono
stabiliti con legge della Repubblica.
Nessuno puo appartenere contemporaneamente a un Consiglio
regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro
Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio
di presidenza per i propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle
loro funzioni.
Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio
regionale tra i suoi componenti.
Art. 123. Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia
con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce
le norme relative all'organizzazione interna della Regione.
Lo Statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e
del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della
Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo Statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge
della Repubblica.
Art. 124. Un commissario del Governo, residente nel capoluogo
della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate
dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.
Art. 125. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi
della Regione è esercitato, in forma decentrata, da
un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da
leggi della Repubblica. La legge può in determinati
casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di
promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione
da parte del Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa
di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della
Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal
capoluogo della Regione.
Art. 126. Il Consiglio regionale può essere sciolto
quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni
di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire
la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti
o violazioni.
Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilita
di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza
nazionale.
Lo scioglimento e disposto con decreto motivato del Presidente
della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori
costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti
con legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimento e nominata una Commissione di
tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice
le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione
di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre
alla ratifica del nuovo Consiglio.
Art. 127. Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è
comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione
da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta
giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dall'apposizione
del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni
dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata
urgente dai Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica
lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono
subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge
approvata dal Consigio regionale ecceda la competenza della
Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli
di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine
fissato per l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica
può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere
la questione di legittimita davanti alla Corte Costituzionale,
o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle
Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.
Art. 128. Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito
dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che
ne determinano le funzioni.
Art. 129. Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni
di decentramento statale e regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in
circondari con funzioni esclusivamente amministrative per
un ulteriore decentramento.
Art. 130. Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti
da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata,
il controllo di legittimità sugli atti delle Provincie,
dei Comuni e degli altri enti locali. In casi determinati
dalla legge può essere esercitato il controllo di merito,
nella forma di richiesta motivata, agli enti deliberanti,
di riesaminare la loro deliberazione.
Art. 131. Sono costituite le seguenti Regioni:
· Piemonte;
· Valle d'Aosta;
· Lombardia;
· Trentino-Alto Adige;
· Veneto;
· Friuli-Venezia Giulia;
· Liguria;
· Emilia-Romagna;
· Toscana;
· Umbria;
· Marche;
· Lazio;
· Abruzzi e Molise;
· Campania;
· Puglia;
· Basilicata;
· Calabria;
· Sicilia;
· Sardegna.
Art. 132. Si può con legge costituzionale, sentiti
i Consigli regiona]i, disporre la fusione di Regioni esistenti
o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione
d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali
che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate,
e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza
delle popolazioni stesse.
Si puo, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti
i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che
ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati
ad un'altra.
Art. 133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e
la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione
sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei
Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, puo con sue
leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare
le loro circoscrizioni e denominazioni.
TITOLO VI
Garanzie Costituzionali
Sezione I
La Corte Costituzionale
Art. 134. La Corte Costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale
delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato
e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su
quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica
ed i Ministri, a norma della Costituzione.
Art. 135. La Corte Costituzionale è composta di quindici
giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica,
per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo
dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte Costituzionale sono scelti tra i magistrati
anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed
amministrative, i professori ordinari di università
in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.
La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti. I giudici
sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo
le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.
L'ufficio di giudice della Corte e incompatibile con quello
di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio
della professione d'avvocato, e con ogni carica ed ufficio
indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica
e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari
della Corte, sedici membri eletti, all'inizio di ogni legislatura,
dal Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti
per l'eleggibilità a senatore.
Art. 136. Quando la Corte dichiara l'illegittimità
costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza
di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata
alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché,
ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
Art. 137. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni,
le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di
legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza
dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie
per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte Costituzionale non e ammessa
alcuna impugnazione. Sezione II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
Art. 138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre
leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con
due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre
mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti
di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando,
entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda
un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori
o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum
non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza
dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge e stata approvata
nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza
di due terzi dei suoi componenti.
Art. 139. La forma repubblicana non può essere oggetto
di revisione costituzionale.
Disposizioni Transitorie e Finali
I. Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio
dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica
e ne assume il titolo.
II. Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica
non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano
alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
III. Per la prima composizione del Senato della Repubblica
sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica,
i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti
di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei ministri o di Assemblee
legislative; hanno fatto parte del disciolto Senato; hanno
avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei
deputati del 9 novembre 1926; hanno scontato la pena della
reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna
del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente
della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno
fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare
prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della
candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto
di nomina a senatore.
IV. Per la prima elezione del Senato il Molise e considerato
come Regione a se stante, con il numero dei senatori che gli
compete in base alla sua popolazione.
V. La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto
concerne i trattati internazionali che importano oneri alle
finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di
convocazione delle Camere.
VI. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione
si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione
attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio
di Stato, della Corte dei Conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento
del tribunale supremo militare in relazione all'art. III.
VII. Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento
giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano
ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte Costituzionale,
la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134
ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti
all'entrata in vigore della Costituzione.
I giudici della Corte Costituzionale nominati nella prima
composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale
rinnovazione e durano in carica dodici anni.
VIII. Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi
delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno
dall'entrata in vigore della Costituzione
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica
amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite
alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento
e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli
enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni
che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino
loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni
di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni
centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per
la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che
in casi di necessita, trarre il proprio personale da quello
dello Stato e degli enti locali.
XI. La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della
Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie
locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.
X. Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo
I 16, si applicano provvisoriamente le norme generali del
Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle
minoranze linguistiche in conformita con l'articolo 6.
XI. Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione
si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni,
a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche
senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma
dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire
le popolazioni interessate.
XII. È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi
forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non
oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione,
limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità
per i capi responsabili del regime fascista.
XIII. I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori
e non possono ricoprire uffici pubblici ne cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti
maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio
nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di
Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi,
sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni
di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo
il 2 giugno 1946, sono nulli.
XIV. I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922
valgono come parte del nome.
L'Ordine mauriziano e conservato come ente ospedaliero e funziona
nei modi stabiliti dalla legge
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV. Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito
in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno
1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.
XVI. Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione
si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle
precedenti leggi costituzionali che non siano state finora
esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII. L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo
Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla
legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti
regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea
Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità
di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza
dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo
e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione.
Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge,
ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di
emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con
richiesta di risposta scritta.
L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma
del presente articolo, e convocata dal suo Presidente su richiesta
motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
XVIII. La presente Costituzione e promulgata dal Capo provvisorio
dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da
parte dell'Assemblea Costituente ed entra in vigore il 1 gennaio
1948.
Il testo della Costituzione e depositato nella sala comunale
di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto,
durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino
possa prenderne cognizione. |