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Leggi
sull'editoria
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Legge 7 marzo 2001, n. 62
Nuove
norme sull’editoria e sui prodotti editoriali
e
modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416
(G. U. N. 67, 21 marzo 2001, Serie generale)
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1 (Definizioni e disciplina del prodotto editoriale)
Art. 2 (Disposizioni sulla proprietà delle imprese
editrici ed in materia di trasparenza)
Art. 3 (Modalità di erogazione delle provvidenze
in favore dell'editoria)
Capo II - Interventi per lo sviluppo del settore editoriale
Art. 4 (Tipologie di interventi nel settore editoriale)
Art. 5 (Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese
del settore editoriale)
Art. 6 (Procedura automatica)
Art. 7 (Procedura valutativa)
Art. 8 (Credito di imposta)
Art. 9 (Fondo per la promozione del libro e dei prodotti
editoriali di elevato valore culturale)
Art. 10 (Messaggi pubblicitari di promozione del libro
e della lettura)
Art. 11 (Disciplina del prezzo dei libri)
Capo III - Ulteriori interventi a sostegno del settore
editoriale
Art. 12 (Trattamento straordinario di integrazione salariale)
Art. 13 (Risoluzione del rapporto di lavoro)
Art. 14 (Esodo e prepensionamento)
Art. 15 (Fondo per la mobilità e la riqualificazione
professionale dei giornalisti)
Capo IV - Semplificazione amministrativa
Art. 16 (Semplificazioni)
Capo V - Disposizioni finali e transitorie
Art. 17 (Copertura finanziaria)
Art. 18 (Modifica all’articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250)
Art. 19 (Interventi a sostegno della lettura nelle scuole)
Art. 20 (Disposizione finale)
Art. 21 (Disposizione transitoria e abrogazioni)
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Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Definizioni e disciplina del prodotto editoriale)
1. Per "prodotto editoriale", ai fini della presente
legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo,
ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato
alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni
presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso
la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei
prodotti discografici o cinematografici.
2. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono
esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti
destinati esclusivamente all’informazione aziendale
sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per "opera
filmica" si intende lo spettacolo, con contenuto narrativo
o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura,
purché costituente opera dell’ingegno ai sensi
della disciplina sul diritto d’autore, destinato originariamente,
dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla
programmazione nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione
al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi.
3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di
cui all’ articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n.
47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare
e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo
del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi
previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47
del 1948.
Art. 2 (Disposizioni sulla proprietà delle imprese
editrici ed in materia di trasparenza)
1. All’articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"
L’esercizio dell’impresa editrice di giornali
quotidiani è riservato alle persone fisiche, nonché alle
società costituite nella forma della società in
nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata,
per azioni, in accomandita per azioni o cooperativa, il cui
oggetto comprenda l’attività editoriale, esercitata
attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche
elettronico, l’attività tipografica, radiotelevisiva
o comunque attinente all’informazione e alla comunicazione,
nonché le attività connesse funzionalmente
e direttamente a queste ultime";
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"
Le azioni aventi diritto di voto o le quote sociali possono
essere intestate a società per azioni, in accomandita
per azioni o a responsabilità limitata, purché la
partecipazione di controllo di dette società sia intestata
a persone fisiche o a società direttamente controllate
da persone fisiche. Ai fini della presente disposizione,
il controllo è definito ai sensi dell’articolo
2359 del codice civile, nonché dell’ottavo comma
del presente articolo. Il venire meno di dette condizioni
comporta la cancellazione d’ufficio dell’impresa
dal registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo
1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997,
n. 249";
c) al sesto comma, primo periodo, le parole: "o estere " sono
soppresse;
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"
I soggetti di cui al primo comma sono ammessi ad esercitare
l’attività d’impresa ivi descritta solo
se in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione
europea o, in caso di società, se aventi sede in uno
dei predetti Stati. I soggetti non aventi il predetto requisito
sono ammessi all’esercizio dell’impresa medesima
solo a condizione che lo Stato di cui sono cittadini applichi
un trattamento di effettiva reciprocità. Sono fatte
salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali".
Art. 3 (Modalità di erogazione delle provvidenze in
favore dell’editoria)
1. A decorrere dal 1. gennaio dell’anno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge l’importo
di 2 miliardi di lire previsto per i contributi di cui all’articolo
26, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, è aumentato a 4 miliardi di lire.
2. Alle imprese editrici di giornali quotidiani che abbiano
attivato sistemi di teletrasmissione in facsimile delle testate
edite in Paesi diversi da quelli membri dell’Unione
europea è concesso un contributo pari al 50 per cento
dei costi annui documentati di acquisto carta, stampa e distribuzione
relativi alla diffusione nei suddetti Paesi delle copie delle
testate teletrasmesse. Sono esclusi dal calcolo del contributo
i costi relativi a tirature inferiori a 10.000 copie medie
giornaliere, o effettuate per meno di un anno, in un singolo
Paese di destinazione. Sono altresì esclusi dal calcolo
del contributo i costi relativi a testate il cui contenuto
redazionale sia inferiore al 50 per cento di quello dell’edizione
diffusa nella città italiana presso il cui tribunale
sono registrate. L’ammontare complessivo del contributo
di cui al presente comma non può superare lire 4 miliardi
annue. Nel caso in cui il contributo complessivo in base
alle domande presentate superi tale ammontare, lo stanziamento
sarà ripartito tra gli aventi diritto in proporzione
al numero delle copie stampate e diffuse nei suddetti Paesi.
Capo II
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE EDITORIALE
Art. 4 (Tipologie di interventi nel settore editoriale)
1. Alle imprese operanti nel settore editoriale sono concesse
le agevolazioni di credito di cui agli articoli 5, 6 e 7,
nonché il credito di imposta di cui all’articolo
8.
Art. 5 (Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese
del settore editoriale)
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria,
fino all’attuazione della riforma di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, il Fondo per le agevolazioni di credito
alle imprese del settore editoriale, di seguito denominato "Fondo".
Il Fondo è finalizzato alla concessione di contributi
in conto interessi sui finanziamenti della durata massima
di dieci anni deliberati da soggetti autorizzati all’attività bancaria.
2. Al Fondo affluiscono le risorse finanziarie stanziate
a tale fine nel bilancio dello Stato, il contributo dell’1
per cento trattenuto sull’ammontare di ciascun beneficio
concesso, le somme comunque non corrisposte su concessioni
effettuate, le somme disponibili alla data di entrata in
vigore della presente legge esistenti sul fondo di cui all’articolo
29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.
Il fondo di cui al citato articolo 29 è mantenuto
fino al completamento della corresponsione dei contributi
in conto interessi per le concessioni già effettuate.
3. I contributi sono concessi, nei limiti delle disponibilità finanziarie,
mediante procedura automatica, ai sensi dell’articolo
6, o valutativa, ai sensi dell’articolo 7.
4. Sono ammessi al finanziamento i progetti di ristrutturazione
tecnico-produttiva; di realizzazione, ampliamento e modifica
degli impianti, con particolare riferimento all’installazione
e potenziamento della rete informatica, anche in connessione
all’utilizzo dei circuiti telematici internazionali
e dei satelliti; di miglioramento della distribuzione; di
formazione professionale. I progetti sono presentati dalle
imprese partecipanti al ciclo di produzione, distribuzione
e commercializzazione del prodotto editoriale.
5. In caso di realizzazione dei progetti di cui al comma
4 con il ricorso alla locazione finanziaria, i contributi
in conto canone sono concessi con le medesime procedure di
cui agli articoli 6 e 7 e non possono, comunque, superare
l’importo dei contributi in conto interessi di cui
godrebbero i progetti se effettuati ai sensi e nei limiti
previsti per i contributi in conto interessi.
6. Una quota del 5 per cento del Fondo è riservata
alle imprese che, nell’anno precedente a quello di
presentazione della domanda per l’accesso alle agevolazioni,
presentano un fatturato non superiore a 5 miliardi di lire
ed una ulteriore quota del 5 per cento a quelle impegnate
in progetti di particolare rilevanza per la diffusione della
lettura in Italia o per la diffusione di prodotti editoriali
in lingua italiana all’estero. Ove tale quota non sia
interamente utilizzata, la parte residua riaffluisce al Fondo
per essere destinata ad interventi in favore delle altre
imprese.
7. Una quota del 10 per cento del Fondo è destinata
ai progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio
per le imprese costituite in forma di cooperative di giornalisti
o di poligrafici.
8. Ai fini della concessione del beneficio di cui al presente
articolo, la spesa per la realizzazione dei progetti è ammessa
in misura non eccedente il 90 per cento di quella prevista
nel progetto, ivi comprese quelle indicate nel primo comma
dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica
9 novembre 1976, n. 902, nonché le spese previste
per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore
al 40 per cento degli investimenti fissi ammessi al finanziamento.
La predetta percentuale del 90 per cento è elevata
al 100 per cento per le cooperative di cui all’articolo
6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.
9. I contributi in conto interessi possono essere concessi
anche alle imprese editrici dei giornali italiani all’estero
di cui all’articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n.
416, e successive modificazioni, per progetti realizzati
con il finanziamento di soggetti autorizzati all’esercizio
dell’attività bancaria aventi sede in uno Stato
appartenente all’Unione europea.
10. L’ammontare del contributo è pari al 50
per cento degli interessi sull’importo ammesso al contributo
medesimo, calcolati al tasso di riferimento fissato con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche
alle quali è riferito il finanziamento sono liberamente
concordati tra le parti.
11. In aggiunta alle risorse di cui al comma 2, a decorrere
dall’anno 2001 e fino all’anno 2003, è autorizzata
la spesa di lire 7,9 miliardi per il primo anno, di lire
24,3 miliardi per il secondo anno e di lire 18,7 miliardi
per il terzo anno.
12. Ai contributi di cui al presente articolo, erogati secondo
le procedure di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge,
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9,
commi da 1 a 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123.
13. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali,
sono dettate disposizioni attuative della presente legge.
Sono in particolare disciplinati le modalità ed i
termini di presentazione o di rigetto delle domande, le modalità di
attestazione dei requisiti e delle condizioni di concessione
dei contributi, la documentazione delle spese inerenti ai
progetti, gli adempimenti ed i termini delle attività istruttorie,
l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato di
cui al comma 4 dell’articolo 7, il procedimento di
decadenza dai benefìci, le modalità di verifica
finale della corrispondenza degli investimenti effettuati
al progetto, della loro congruità economica, nonché dell’inerenza
degli investimenti stessi alle finalità del progetto.
14. All’istruttoria dei provvedimenti di concessione
dei contributi di cui agli articoli 6 e 7 della presente
legge provvede, fino all’attuazione della riforma di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la Presidenza
del Consiglio dei ministri.
15. Le somme erogate ai sensi degli articoli 6 e 7, a qualunque
titolo restituite, sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato per essere successivamente assegnate al Fondo.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6 (Procedura automatica)
1. Alla concessione dei contributi di cui all’articolo
5 si provvede mediante procedura automatica relativamente
ai progetti che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:
a) finanziamento complessivo non superiore ad un miliardo
di lire;
b) realizzazione del progetto entro due anni dall’ammissione
ai benefìci. Sono altresì ammesse le spese
sostenute nell’anno antecedente la data di presentazione
della domanda.
2. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sono comunicati
l’ammontare delle risorse disponibili per la concessione
dei contributi ed il termine massimo di presentazione delle
domande.
3. Le domande di concessione del contributo sono accolte
sulla base della sola verifica della completezza e regolarità delle
domande medesime e della relativa documentazione, secondo
l’ordine cronologico di presentazione. Le domande presentate
nello stesso giorno si intendono presentate contestualmente.
La concessione del contributo è integrale fino a concorrenza
delle risorse finanziarie di cui al comma 2. In caso di insufficienza
delle risorse finanziarie a soddisfare integralmente le domande,
la disponibilità residua è ripartita proporzionalmente
al costo dei progetti. Detta ripartizione ha luogo tra le
domande presentate contestualmente il giorno successivo a
quello di presentazione delle ultime domande che hanno ottenuto
capienza intera.
4. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1,
lettera b), del presente articolo, è dichiarata la
decadenza dal beneficio ed il soggetto beneficiario è tenuto
alla restituzione delle somme eventualmente già percepite
maggiorate degli interessi, calcolati ai sensi all’articolo
9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
5. Il soggetto beneficiario, entro sessanta giorni dalla
realizzazione del progetto, produce i documenti giustificativi
delle spese sostenute, gli estremi identificativi degli impianti,
macchinari o attrezzature acquistati, nonché la perizia
giurata di un esperto del settore, iscritto al relativo albo
professionale, se esistente, che attesti la corrispondenza
degli investimenti alla finalità del progetto, nonché la
congruità dei costi sostenuti.
6. Il contributo di cui al presente articolo è erogato
in corrispondenza delle scadenze delle rate di ammortamento
pagate dall’impresa beneficiaria all’istituto
di credito. Tenuto conto della tipologia dell’intervento
e su richiesta dell’impresa, può essere effettuata
la corresponsione del contributo in un’unica soluzione,
scontando al valore attuale, al momento dell’erogazione,
il beneficio derivante dalla quota di interessi.
Art. 7 (Procedura valutativa)
1. Alla concessione dei contributi di cui all’articolo
5 si provvede mediante procedura valutativa relativamente
ai progetti o programmi organici e complessi, che presentano
cumulativamente le seguenti caratteristiche:
a) finanziamento, eccedente l’importo di cui all’articolo
6, comma 1, lettera a); la domanda deve contenere la deliberazione
preventiva dell’istituto finanziatore; il finanziamento
può, comunque, essere ammesso a contributo in misura
non superiore a lire 30 miliardi;
b) realizzazione del progetto entro due anni dall’ammissione
ai benefìci. Sono altresì ammesse le spese
sostenute nei due anni antecedenti la data di presentazione
della domanda.
2. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono comunicati
il termine finale, non inferiore a novanta giorni, di presentazione
delle domande, l’ammontare delle risorse disponibili,
i requisiti dell’impresa proponente e dell’iniziativa
in base ai quali è effettuata la valutazione ai fini
della concessione del contributo.
3. I requisiti dell’iniziativa, di cui al comma 1,
attengono alla tipologia del programma, al fine perseguito
dallo stesso, alla coerenza degli strumenti con il perseguimento
degli obiettivi previsti. La validità tecnica, economica
e finanziaria dell’iniziativa è valutata con
particolare riferimento alla congruità delle spese
previste, alla redditività, alle prospettive di mercato
e agli obiettivi di sviluppo aziendale.
4. L’ammissione al contributo di cui al presente articolo è disposta
sulla base della deliberazione di un Comitato istituito con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all’ articolo 5, comma 13. La composizione del
Comitato è effettuata in modo da assicurare la presenza
delle amministrazioni statali interessate, degli editori,
delle emittenti radiotelevisive, dei rivenditori e dei distributori,
dei giornalisti e dei lavoratori tipografici. Il funzionamento
del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato. Dalla data di entrata in vigore
del decreto di istituzione del Comitato di cui al presente
comma è soppresso il Comitato di cui all’articolo
32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.
5. Il contributo di cui al presente articolo è erogato
in corrispondenza delle scadenze delle rate di ammortamento
pagate dall’impresa beneficiaria all’istituto
di credito. Dalla prima quota è trattenuto, a titolo
di cauzione, un importo non inferiore al 10 per cento dell’agevolazione
concessa, la cui erogazione è subordinata alla verifica
della corrispondenza della spesa al progetto ammesso al contributo
sulla base della documentazione finale della spesa stessa.
6. Ferma la cauzione di cui al comma 5, tenuto conto della
tipologia dell’intervento e su richiesta dell’impresa,
può essere effettuata la corresponsione del contributo
in un’unica soluzione, con sconto degli interessi rispetto
alla data delle scadenze di cui al comma 5. È, in
ogni caso, consentita l’erogazione, a titolo di anticipazione,
del contributo concesso fino ad un massimo del 50 per cento
del contributo medesimo, sulla base di fideiussione bancaria
o polizza assicurativa di importo non inferiore alla somma
da erogare.
Art. 8 (Credito di imposta)
1. Alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano
entro il 31 dicembre 2004 gli investimenti di cui al comma
2, relativi a strutture situate nel territorio dello Stato, è riconosciuto,
a richiesta, secondo le modalità previste dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
4, un credito di imposta di importo pari al 3 per cento del
costo sostenuto, con riferimento al periodo di imposta in
cui l’investimento è effettuato ed in ciascuno
dei quattro periodi di imposta successivi.
2. Gli investimenti per i quali è previsto il credito
di imposta di cui al comma 1 hanno ad oggetto:
a) beni strumentali nuovi, ad esclusione degli immobili,
destinati esclusivamente alla produzione dei seguenti prodotti
editoriali in lingua italiana: giornali, riviste e periodici,
libri e simili, nonché prodotti editoriali multimediali;
b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva riguardanti,
congiuntamente o disgiuntamente:
1) l’acquisto, l’installazione, il potenziamento,
l’ampliamento e l’ammodernamento delle attrezzature
tecniche, degli impianti di composizione, redazione, impaginazione,
stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione verso
le proprie strutture periferiche e degli impianti di alta
e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione nonché il
processo di trasformazione delle strutture produttive verso
tecnologie di trasmissione e ricezione digitale;
2) la realizzazione o l’acquisizione di sistemi composti
da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature
elettroniche che governino, a mezzo di programmi, la progressione
logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere
una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo
produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo,
misura e trasporto;
3) la realizzazione o l’acquisizione di sistemi di
integrazione di una o più unità di lavoro composti
da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature
elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione
logica delle fasi del ciclo tecnologico;
4) la realizzazione o l’acquisizione di unità elettroniche
o di sistemi elettronici per l’elaborazione dei dati
destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla
produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle
operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al
collaudo dei prodotti lavorati, nonché al sistema
gestionale, organizzativo e commerciale;
5) la realizzazione o l’acquisizione di programmi per
l’utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi
di cui ai numeri 2), 3) e 4);
6) l’acquisizione di brevetti e licenze funzionali
all’esercizio delle attività produttive, dei
sistemi e dei programmi di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5).
3. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione
del reddito imponibile, può essere fatto valere anche
in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Il credito di imposta non è rimborsabile
ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro
titolo spettante; l’eventuale eccedenza è riportabile
fino al quarto periodo di imposta successivo.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, adottato ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, sono determinate
le modalità di attuazione del credito di imposta,
e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo
rivolte a verificare l’attendibilità e la trasparenza
dei programmi degli investimenti di cui al comma 2, nonché specifiche
cause di revoca totale o parziale dei benefìci e di
applicazione delle sanzioni.
Art. 9 (Fondo per la promozione del libro e dei prodotti
editoriali di elevato valore culturale)
1. È istituito presso il Ministero per i beni e le
attività culturali un fondo finalizzato alla assegnazione
di contributi, con riferimento ai contratti di mutuo stipulati
per lo sviluppo dell’attività di produzione,
distribuzione e vendita del libro e dei prodotti editoriali
di elevato valore culturale, nonché per la loro diffusione
all’estero.
2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1
a) gli editori che intendono realizzare e commercializzare
prodotti editoriali di elevato valore culturale e scientifico;
b) i soggetti che presentano piani di esportazione e commercializzazione
di prodotti editoriali italiani all’estero.
3. Il funzionamento del fondo di cui al comma 1, nonché i
criteri e le modalità di accesso e di assegnazione
dei contributi, sono disciplinati con regolamento, emanato
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività culturali
d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e con il Ministro degli affari
esteri per gli aspetti attinenti alla diffusione all’estero
dei prodotti editoriali italiani.
4. Ai fini indicati al comma 1, il Ministero per i beni e
le attività culturali conferisce alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano parte delle risorse
del fondo istituito ai sensi del medesimo comma:
a) per l’apertura di librerie nei comuni o nelle circoscrizioni
comunali che ne sono privi, e nei quali il servizio di vendita
al pubblico è inadeguato, in relazione alla popolazione
residente;
b) nei casi diversi da quelli indicati alla lettera a), per
la ristrutturazione di librerie o per l’apertura di
nuove librerie, caratterizzate da innovazione tecnologica
o dalla specializzazione delle opere editoriali commercializzate
o da formule commerciali innovative.
5. I criteri per la individuazione e la ripartizione alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle
risorse indicate al comma 4 sono stabiliti con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, sentita
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata,
a decorrere dall’anno 2003, la spesa annua massima
di lire 2000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero per i beni e le attività culturali.
Art. 10 (Messaggi pubblicitari di promozione del libro e
della lettura)
1. I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse
da istituzioni, enti, associazioni di categoria, volte a
sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti del
libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni
di favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche
e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti
massimi di cui all’articolo 8 della legge 6 agosto
1990, n. 223, e successive modificazioni.
Art. 11 (Disciplina del prezzo dei libri)
1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul
territorio nazionale è liberamente fissato dall’editore
o dall’importatore ed è da questi apposto, comprensivo
di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su
apposito allegato.
2. È consentita la vendita ai consumatori finali dei
libri, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata,
ad un prezzo effettivo diminuito da una percentuale non superiore
al 10 per cento di quello fissato ai sensi del comma 1.
3. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:
a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a
tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualità formale
e tipografica;
b) libri d’arte, intesi come quelli stampati, anche
parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione
delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite
direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;
c) libri antichi e di edizioni esaurite;
d) libri usati;
e) libri posti fuori catalogo dall’editore;
f) libri venduti su prenotazione del lettore precedente la
pubblicazione;
g) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano
trascorsi almeno sei mesi dall’ultimo acquisto effettuato
dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;
h) edizioni speciali destinate esclusivamente ad essere cedute
nell’ambito di rapporti associativi;
i) libri venduti nell’ambito di attività di
commercio elettronico.
4. Salva l’applicazione dell’articolo 15 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i libri possono
essere venduti ad un prezzo effettivo che può oscillare
tra l’80 e il 100 per cento:
a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza
internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli
articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112;
b) in favore di biblioteche, archivi e musei pubblici, organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, centri di formazione
legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche,
o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
educative ed università, i quali siano consumatori
finali;
c) quando sono venduti per corrispondenza.
5. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete,
grandi opere, fissato ai sensi del comma 1 in via preventiva,
può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli
volumi che le compongono.
6. Salva l’applicazione dell’articolo 153 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell’articolo
27, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i
libri di testo scolastici la riduzione massima di cui al
comma 2 non può superare il 5 per cento.
7. La vendita di libri al consumatore finale, effettuata
in difformità dalle disposizioni del presente articolo,
comporta l’applicazione delle sanzioni di cui agli
articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114.
8. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente
articolo e provvede all’accertamento e all’irrogazione
delle sanzioni previste al comma 7; i relativi proventi sono
attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto
luogo.
9. A decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e
le attività culturali, sentiti il Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato e l’Autorità garante
della concorrenza e del mercato, nonché la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto può provvedere
alla ulteriore individuazione:
a) della misura massima dello sconto di cui ai commi 2, 4
e 6;
b) di ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3 e 4,
anche modificando l’elenco dei prodotti editoriali
o delle modalità di vendita per i quali consentire
le deroghe alla disciplina del prezzo fisso.
Capo III
ULTERIORI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE EDITORIALE
Art. 12 (Trattamento straordinario di integrazione salariale)
1. All’articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"
Il trattamento straordinario di integrazione salariale di
cui all’articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto
1977, n. 675, e successive modificazioni, è esteso,
con le modalità previste per gli impiegati, ai giornalisti
professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti
da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici
e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, sospesi dal
lavoro per le cause indicate nella norma citata.";
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esperite
le procedure previste dalle leggi vigenti, adotta i provvedimenti
di concessione del trattamento indicato nei commi precedenti
per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori
complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a
tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della
legge 20 maggio 1975, n. 164".
Art. 13 (Risoluzione del rapporto di lavoro)
1. L’articolo 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito
dal seguente:
"
Art. 36. – (Risoluzione del rapporto di lavoro). – 1.
I dipendenti delle aziende di cui all’articolo 35 per
le quali sia stata dichiarata dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale la situazione di crisi occupazionale,
in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni
nel periodo di godimento del trattamento di integrazione
salariale, ovvero per licenziamento al termine del periodo
di integrazione salariale di cui al citatoarticolo 35, hanno
diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto,
ad una indennità pari all’indennità di
mancato preavviso e, per i giornalisti, ad una indennità pari
a quattro mensilità di retribuzione. I dipendenti
di cui al presente comma sono esonerati dall’obbligo
del preavviso in caso di dimissioni".
Art. 14 (Esodo e prepensionamento)
1. L’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito
dal seguente:
"
Art. 37. – (Esodo e prepensionamento).
1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli, con l’esclusione
dei dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici, è data
facoltà di optare, entro sessanta giorni dall’ammissione
al trattamento di cui all’articolo 35 ovvero, nel periodo
di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni
dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva
richiesta, per i seguenti trattamenti:
a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero
di unità ammesse dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che
possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria
per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti
almeno 360 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali
di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla
base dell’anzianità contributiva aumentata di
un periodo pari a 3 anni; i periodi di sospensione per i
quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo
35 sono riconosciuti utili d’ufficio secondo quanto
previsto dalla presente lettera; l’anzianità contributiva
non può comunque risultare superiore a 35 anni;
b) per i giornalisti professionisti iscritti all’INPGI,
dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani
e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente
al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione
o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata
liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo
anno di età, nei casi in cui siano stati maturati
almeno diciotto anni di anzianità contributiva, con
integrazione a carico dell’INPGI medesimo del requisito
contributivo previsto dal secondo comma dell’articolo
4 del regolamento adottato dall’INPGI e approvato con
decreto interministeriale 24 luglio 1995, di cui è data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre
1995.
2. L’integrazione contributiva a carico dell’INPGI
di cui alla lettera b) del comma 1 non può essere
superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto
i sessanta anni di età, l’anzianità contributiva è maggiorata
di un periodo non superiore alla differenza fra i sessantacinque
anni di età e l’età anagrafica raggiunta,
ferma restando la non superabilità del tetto massimo
di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a fruire dei
benefìci i giornalisti che risultino già titolari
di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria
o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima.
I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi
all’anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia
sono riassorbiti dall’INPGI fino alla concorrenza della
maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista.
3. La Cassa per l’integrazione dei guadagni degli operai
dell’industria corrisponde alla gestione pensionistica
una somma pari all’importo risultante dall’applicazione
dell’aliquota contributiva in vigore per la gestione
medesima sull’importo che si ottiene moltiplicando
per i mesi di anticipazione della pensione l’ultima
retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati
al mese. I contributi versati dalla Cassa integrazione guadagni
sono iscritti per due terzi nella contabilità separata
relativa agli interventi straordinari e per il rimanente
terzo a quella relativa agli interventi ordinari.
4. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di
cui al presente articolo con la retribuzione si applicano
le norme relative alla pensione di anzianità.
5. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo
non è compatibile con le prestazioni a carico dell’assicurazione
contro la disoccupazione".
2. La normativa prevista dai commi primo, lettera a), e secondo,
dell’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate
dal comma 1 del presente articolo, continua a trovare applicazione
nei confronti dei poligrafici dipendenti da aziende individuate
dal medesimo articolo 37, che abbiano stipulato e trasmesso
ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, antecedentemente alla data di entrata in vigore
della presente legge, accordi sindacali relativi al riconoscimento
delle causali di intervento di cui all’articolo 35
della medesima legge n. 416 del 1981.
Art. 15 (Fondo per la mobilità e la riqualificazione
professionale dei giornalisti)
1. È istituito, per la durata di cinque anni a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale
dei giornalisti. Salva l’attuazione della riforma di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il predetto Fondo è istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per l’informazione e l’editoria.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad effettuare
interventi di sostegno a favore dei giornalisti professionisti
dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, da
imprese editrici di periodici, nonché da agenzie di
stampa a diffusione nazionale, i quali presentino le dimissioni
dal rapporto di lavoro a seguito dello stato di crisi delle
imprese di appartenenza.
3. I giornalisti beneficiari degli interventi di sostegno
di cui al comma 2 devono possedere, al momento delle dimissioni,
una anzianità aziendale di servizio di almeno cinque
anni.
4. Gli interventi di sostegno di cui al presente articolo
sono concessi, anche cumulativamente, per:
a) progetti individuali dei giornalisti che intendano riqualificare
la propria preparazione professionale per indirizzarsi all’attività informativa
nel settore dei nuovi mass media. Il finanziamento per ogni
progetto è contenuto nei limiti di lire 20 milioni;
b) progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di
categoria, diretti a favorire l’esodo volontario dei
giornalisti dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni
straordinaria, ovvero in possesso dei requisiti per accedere
al prepensionamento ai sensi dell’articolo 37 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall’articolo
14 della presente legge. È erogata a ciascun giornalista
una indennità pari a diciotto mensilità del
trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza;
c) progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di
categoria, per il collocamento all’esterno, anche al
di fuori del settore dell’informazione, dei giornalisti
dipendenti. L’intervento di sostegno è contenuto
nei limiti del 50 per cento del costo certificato del progetto. È erogata
altresì a ciascun giornalista che accetti le nuove
occasioni di lavoro proposte nell’ambito del progetto,
una indennità pari a dodici mensilità del trattamento
tabellare minimo della categoria di appartenenza.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, a
decorrere dall’anno 2001 e fino all’anno 2005, è autorizzata
la spesa massima di lire 8,5 miliardi annue.
Capo IV
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 16 (Semplificazioni)
1. I soggetti tenuti all’iscrizione al registro degli
operatori di comunicazione, ai sensi dell’articolo
1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio
1997, n. 249, sono esentati dall’osservanza degli obblighi
previsti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47. L’iscrizione è condizione per l’inizio
delle pubblicazioni.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 17 (Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della
presente legge, valutato in lire 32,7 miliardi per l’anno
2001, in lire 62,1 miliardi per l’anno 2002 e in lire
89,5 miliardi per l’anno 2003, si provvede, quanto
a lire 23,2 miliardi per l’anno 2001, lire 41,6 miliardi
per l’anno 2002 e lire 36 miliardi per l’anno
2003, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 278, e quanto
a lire 9,5 miliardi per l’anno 2001, lire 20,5 miliardi
per l’anno 2002 e lire 53,5 miliardi per l’anno
2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e programmazione economica per l’anno
2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 18 (Modifica all’articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250)
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250, è sostituito dai seguenti:
"
2. A decorrere dal 1º gennaio 2002, i contributi di cui al
comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui ammontare
non può comunque superare il 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio
dell’impresa stessa, sono concessi, limitatamente ad
una sola testata, alle imprese editrici di giornali quotidiani
che, con esclusione di quanto previsto dalle lettere a) e
b) per le cooperative editrici costituite ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 153, comma 4, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche da almeno
tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano acquisito, nell’anno precedente a quello
di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie che
non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell’impresa
risultanti dal bilancio dell’anno medesimo;
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione
degli utili nell’esercizio di riscossione dei contributi
e nei dieci esercizi successivi;
e) la testata edita abbia diffusione formalmente certificata
pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva
per le testate nazionali e ad almeno il 40 per cento per
quelle locali. Ai fini del presente articolo, si intende
per diffusione l’insieme delle vendite e degli abbonamenti
e per testata locale quella cui almeno l’80 per cento
della diffusione complessiva è concentrata in una
sola regione;
f) le testate nazionali che usufruiscono di contributi di
cui al presente articolo non siano poste in vendita congiuntamente
con altre testate;
g) abbiano sottoposto l’intero bilancio di esercizio
cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una
società di revisione scelta tra quelle di cui all’elenco
apposito previsto dalla CONSOB;
h) la testata edita sia posta in vendita a un prezzo non
inferiore alla media dal prezzo base degli altri quotidiani,
senza inserti e supplementi, di cui viene accertata la tiratura,
prendendo a riferimento il primo giorno di pubblicazione
dall’anno di riferimento dei contributi.
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in misura,
comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi,
compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa
stessa, sono concessi anche alle imprese editrici di giornali
quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da
cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di
lucro che possiedano i requisiti di cui alle lettere b),
c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo.
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge e in misura,
comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi,
compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa
stessa, sono concessi alle imprese editrici, comunque costituite,
che editino giornali quotidiani in lingua francese, ladina,
slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta,
Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione
che le imprese beneficiarie non editino altri giornali quotidiani
e possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d),
e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. Gli stessi
contributi e in misura, comunque, non superiore al 50 per
cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti
dal bilancio dell’impresa stessa, sono concessi ai
giornali quotidiani italiani editi e diffusi all’estero
a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano
i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma
2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare alla
domanda i bilanci corredati da una relazione di certificazione
da parte di società abilitate secondo la normativa
dello Stato in cui ha sede l’impresa.
2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i quotidiani
per quanto attiene ai requisiti e ai contributi si applicano
anche ai periodici editi da cooperative giornalistiche ivi
comprese quelle di cui all’articolo 52 della legge
5 agosto 1981, n. 416".
Art. 19 (Interventi a sostegno della lettura nelle scuole)
1. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera e), è aggiunta
la seguente:
"
e-bis) acquisto, secondo parametri fissati dall’Autorità di
vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche,
di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici
pubblici e privati nell’ambito del territorio nel quale
opera la fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino
i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno
della lettura tra gli studenti e favorire la diffusione della
lettura dei giornali quotidiani nelle scuole".
Art. 20 (Disposizione finale)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni. In particolare
si applicano l’ultimo periodo del comma 2, nel testo
in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dall’articolo
18 della presente legge, e i commi 6, 13 e 14 dell’articolo
3 della medesima legge.
Art. 21 (Disposizione transitoria e abrogazioni)
1. Sono abrogati gli articoli 9 e 54 della legge 5 agosto
1981, n. 416, nelle parti in cui dispongono rispettivamente
l’obbligo del Dipartimento per l’informazione
e l’editoria – Ufficio per l’editoria e
la stampa di comunicare all’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni le tirature dei giornali quotidiani
e l’espressione di un parere su tali tirature da parte
della commissione tecnica consultiva di cui allo stesso articolo
54. Detta commissione continua ad esprimere pareri sull’accertamento
della diffusione e dei requisiti di ammissione ai contributi
previsti dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 250.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono abrogati gli articoli 29, 30, 31 e 33 della legge
n. 416 del 1981, fatto salvo quanto disposto dall’ultimo
periodo del comma 2 dell’articolo 5 della presente
legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
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