Art. 3 - (Direttore responsabile)
Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile.
Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere
gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Può essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente
alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione
nelle liste elettorali politiche.
Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve
essere nominato un vice direttore, che assume la qualità
di responsabile.
Le disposizioni della presente legge, concernenti il direttore responsabile,
si applicano alla persona che assume la responsabilità ai
sensi del comma precedente.
Art. 4 - (Proprietario)
Per poter pubblicare un giornale o altro periodico, il proprietario,
se cittadino italiano residente in Italia, deve possedere gli altri
requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Se il proprietario è cittadino italiano residente all'estero,
deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste
elettorali politiche.
Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati
nei commi precedenti devono essere posseduti dal legale rappresentante.
I requisiti medesimi devono essere posseduti anche dalla persona
che esercita l'impresa giornalistica, se essa è diversa dal
proprietario.
Art. 5 - (Registrazione)
Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non
sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella
cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.
Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:
1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario
e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino
il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa
giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché
il titolo e la natura della pubblicazione;
2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli
artt. 3 e 4;
3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti,
nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento
professionale;
4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario
è una persona giuridica.
Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata
la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici
giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro
tenuto dalla cancelleria.
Il registro è pubblico.
Art. 6 - (Dichiarazione dei mutamenti)
Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella
dichiarazione prescritta dall'articolo 5, deve formare oggetto di
nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro
quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali
documenti.
L'annotazione del mutamento è eseguita nei modi indicati
nel terzo comma dell'art. 5.
L'obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario
o sulla persona che esercita l'impresa giornalistica, se diversa
dal proprietario.
Art. 7 - (Decadenza della registrazione)
L'efficacia della registrazione cessa qualora, entro sei mesi dalla
data di essa, il periodico non sia stato pubblicato, ovvero si sia
verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno.
Art. 8 - (Risposte e rettifiche)
Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare
inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia
di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano
state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti
o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità
o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le
rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione
penale.
Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma
precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui
è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella
stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate,
non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è
pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la
notizia cui si riferisce.
Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto
che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza,
purché contenute entro il limite di trenta righe, con le
medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce
direttamente alle affermazioni contestate.
Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la
rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata
in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma,
l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere
a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al
pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile,
che sia ordinata la pubblicazione.
La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente
articolo è punita con la sanzione amministrativa da tre milioni
a cinque milioni di lire.
La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel
quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso,
ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.
Art. 9 - (Pubblicazione obbligatoria di sentenze)
Nel pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione
in un periodico, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione
della sentenza, integralmente o per estratto, nel periodico stesso.
Il direttore responsabile è tenuto a eseguire gratuitamente
la pubblicazione a norma dell'art. 615, primo comma, del Codice
di procedura penale.
Art. 10 - (Giornali murali)
Il giornale murale, che abbia un titolo e una normale periodicità
di pubblicazione, anche se in parte manoscritto, è regolato
dalle disposizioni della presente legge.
Nel caso di giornale murale a copia unica, è sufficiente,
agli effetti della legge 2 febbraio 1939, n. 374, che sia dato avviso
della affissione all'autorità di pubblica sicurezza.
L'inosservanza di questa norma è punita ai sensi dell'art.
650 del Codice penale.
I giornali murali sono esenti da ogni gravame fiscale.
Art. 11 - (Responsabilità civile)
Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili,
in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario
della pubblicazione e l'editore.Art. 12 - (Riparazione pecuniaria)
Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona
offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi
dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione.
La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa
ed alla diffusione dello stampato.
Art. 13 - (Pene per la diffamazione)
Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente
nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della
reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore
a lire 500.000.
Art. 14 - (Pubblicazioni destinate all'infanzia
o all'adolescenza)
Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche
alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti, quando,
per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie,
siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a
costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al
suicidio. Le pene in tali casi sono aumentate.
Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici
destinati all'infanzia, nei quali la descrizione o l'illustrazione
di vicende poliziesche e di avventure sia fatta, sistematicamente
o ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di
violenza e di indisciplina sociale.
Art. 15 - (Pubblicazioni a contenuto impressionante
o raccapricciante)
Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche
nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari
impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi
o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune
sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare
il diffondersi di suicidi o delitti.
Art. 16 - (Stampa clandestina)
Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico
senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art.
5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa
fino a lire 500.000.
La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico,
dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello
stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme
al vero.
Art. 17 - (Omissione delle indicazioni obbligatorie
sugli stampati)
Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, qualunque
altra omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall'articolo
2 o la violazione dell'ultimo comma dello stesso articolo è
punita con la sanzione amministrativa sino a lire 100.000.
Art. 18 - (Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo
6)
Chi non effettua la dichiarazione di mutamento nel termine indicato
nell'art. 6, o continua la pubblicazione di un giornale o altro
periodico dopo che sia stata rifiutata l'annotazione del mutamento,
è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 250.000.
Art. 19 - (False dichiarazioni nella registrazione
di periodici)
Chi nelle dichiarazioni prescritte dagli artt. 5 e 6 espone dati
non conformi al vero è punito a norma del primo comma dell'art.
483 del Codice penale.
Art. 20 - (Asportazione, distruzione o deterioramento
di stampati)
Chiunque asporta, distrugge o deteriora stampati per i quali siano
state osservate le prescrizioni di legge, allo scopo di impedirne
la vendita, distribuzione o diffusione, è punito, se il fatto
non costituisce reato più grave, con la reclusione da sei
mesi a tre anni.
Con la stessa pena è punito chiunque con violenza o minaccia
impedisce la stampa, pubblicazione o diffusione dei periodici, per
i quali siano state osservate le prescrizioni di legge.
La pena è aumentata se il fatto è commesso da più
persone riunite o in luogo pubblico, ovvero presso tipografie, edicole,
agenzie o altri locali destinati a pubblica vendita.
Per i reati suddetti si procede per direttissima.
Art. 21 - (Competenza e forme del giudizio)
La cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene
al tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise.
Non è consentita la rimessione del procedimento al pretore.
Al giudizio si procede col rito direttissimo.
È fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza
nel termine massimo di un mese dalla data di presentazione della
querela o della denuncia.
La competenza per i giudizi conseguenti alle violazioni delle norme
in tema di rettifica, di cui all'articolo 8 della presente legge,
appartiene al pretore.
Al giudizio si procede con il rito direttissimo.
È fatto obbligo:
a) al pretore di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta
giorni dalla presentazione della denuncia;
b) al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi
di appello;
c) alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi
del ricorso.
I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo
feriale previsto dall'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario approvato
con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
La colpevole inosservanza dell'obbligo previsto nel settimo comma
costituisce infrazione disciplinare.
In ogni caso, il richiedente la rettifica può rivolgersi
al pretore affinché, in via d'urgenza, anche ai sensi degli
articoli 232 e 219 del codice di procedura penale, ordini al direttore
la immediata pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche
o dichiarazioni.
Art. 22 - (Periodici già autorizzati)
Per i giornali e gli altri periodici autorizzati ai sensi delle
leggi precedenti la registrazione prescritta dall'articolo 5 deve
essere effettuata nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore
della presente legge.
Art. 23 - (Abrogazioni)
Sono abrogati il regio decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, e ogni
altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente
legge.
Art. 24 - (Norme di attuazione)
Il Governo emanerà le norme per l'attuazione della presente
legge.
Art. 25 - (Entrata in vigore della legge)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Codice penale
Art. 663-bis (Divulgazione di stampa clandestina)
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo
divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni
di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica
e non periodica, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.
Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso
il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.