Legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti
(n.
69, 3 febbraio 1963 - G.U. 20/ 02/63, n.49)
TITOLO
I
DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI
CAPO I
Dei Consigli dell'Ordine regionali o interregionali
Art. 1 - Ordine dei giornalisti
È istituito l'Ordine dei giornalisti.
Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti
nei rispettivi elenchi dell'Albo.
Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo
la professione di giornalista.
Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica
non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni
o impieghi.Le
funzioni relative alla tenuta dell'Albo, e quelle relative alla disciplina
degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di regioni
da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo
le norme della presente legge.
Tanto gli Ordini regionali e interregionali, quanto l'Ordine nazionale,
ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di
diritto pubblico.
ART. 2 - Diritti e doveri
È' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione
e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela
della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto
della verità sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri imposti dalla
lealtà e dalla buona fede.
Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati
gli eventuali errori.
Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale
sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere
fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra
colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra
la stampa
e i lettori.
ART. 3 - Composizione dei Consigli regionali o interregionali
I Consigli regionali o interregionali sono composti da 6 professionisti
e 3 pubblicisti, scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali
o interregionali, che abbiano almeno 5 anni di anzianità di
iscrizione. Essi sono eletti rispettivamente dai professionisti e dai
pubblicisti
iscritti nell'Albo ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti
all'Ordine,
a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.
ART. 4 - Elezione dei Consigli dell'Ordine
L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata
almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione
si effettua mediante avviso spedito per posta raccomandata almeno quindici
giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della
professione.
L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, e
stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'adunanza stessa, in prima
ed in seconda
convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza
di otto giorni dalla prima.
L'assemblea è valida in prima convocazione, quando intervenga almeno
la metà degli iscritti, e in seconda convocazione qualunque
sia il numero degli intervenuti.
ART. 5 - Votazioni
Il presidente dell'Ordine, prima dell'inizio delle operazioni di votazione,
sceglie cinque scrutatori fra gli elettori presenti. Il più anziano
fra i cinque per iscrizione esercita le funzioni di presidente del seggio.
A parità di data di iscrizione prevale l'anzianità di
nascita.
Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti
dell'ufficio elettorale.
Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario di seggio.
ART.
6 - Scrutinio e proclamazione degli eletti
Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi
non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine,
per le rispettive
categorie. Non è ammesso il voto per delega.
Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente
del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento
si
trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione: quindi procede
pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.
Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e
proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta
dei voti.
Allorché non è raggiunta la maggioranza assoluta dei
voti da tutti o da alcuno dei candidati si procede in un'assemblea
successiva
da convocarsi entro otto giorni, a votazione di ballottaggio, tra i
candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti, in numero
doppio di quello
dei Consiglieri ancora da eleggere.
Dopo l'elezione, il presidente dell'assemblea comunica al Ministero
di grazia e giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti.
ART. 7 - Durata in carica del Consiglio. Sostituzioni
I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e possono essere
rieletti.
Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio venisse a mancare,
per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti del
rispettivo elenco. I componenti così eletti rimangono in
carica fino alla scadenza del Consiglio.
ART. 8 - Reclamo
contro le operazioni elettorali
Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli
elenchi dell'Albo può proporre reclamo al Consiglio
nazionale dell'Ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione.
Quando il reclamo investa l'elezione di tutto il Consiglio
e sia accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando
un termine non superiore a trenta
giorni e con le modalità che saranno indicate nel Regolamento, a
rinnovare l'elezione dichiarata nulla.
ART. 9 - Cariche del Consiglio
Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente,
un segretario ed un tesoriere. Ove il presidente sia iscritto nell'elenco
dei professionisti, il vicepresidente deve essere scelto tra i pubblicisti,
e reciprocamente.
ART. 10 - Attribuzioni del Presidente
Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine; convoca e presiede l'assemblea
degli iscritti, ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente
ordinamento.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.
Se il presidente e il vicepresidente siano assenti o impediti, ne fa
le veci il membro più anziano per iscrizione nell'Albo, e, nel caso
di pari anzianità, il più anziano per età.
ART. 11 - Attribuzioni del Consiglio
Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:
a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni
in materia;
b) vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede,
anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione
dell'esercizio abusivo della professione;
c) cura la tenuta dell'Albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
d) adotta i provvedimenti disciplinari;
e) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine, e compila
annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea;
f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;
g) dispone la convocazione dell'assemblea;
h) fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 20,
lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre
i contributi per l'iscrizione nell'Albo e nel registro dei praticanti e
per il rilascio di certificati;
i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.
ART. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti
Ogni Ordine ha un Collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti.
Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal
Consiglio riferendone all'assemblea.
L'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio elegge, con
le modalità stabilite
dagli articoli 4, 5 e 6, il Collegio dei revisori dei conti, scegliendone
i componenti tra gli iscritti che non ricoprano o che non abbiano
ricoperto negli ultimi tre anni la carica di Consigliere.
I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
ART. 13 - Assemblea per l'approvazione dei conti
L'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo
ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.
ART. 14 - Assemblea straordinaria
Il presidente, oltre che nel caso di cui all'articolo precedente, convoca
l'assemblea ogni volta che lo deliberi il Consiglio di propria iniziativa
o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti
da trattare, da parte di almeno un quarto degli iscritti nell'Albo dell'Ordine.
Tale convocazione deve essere fatta non oltre dieci giorni dalla deliberazione
o dalla richiesta.
ART. 15 - Norme comuni per le Assemblee
Il presidente e il segretario del Consiglio dell'Ordine assumono rispettivamente
le funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea. In caso di impedimento
del presidente si applica il disposto dell'art. 10; in caso di impedimento
del segretario, l'assemblea provvede alla nomina di un proprio segretario.
L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Per le assemblee previste dai due articoli precedenti si applica per quant'altro
il disposto dell'art. 4.
CAPO II
Del Consiglio nazionale dell'Ordine
ART. 16 - Consiglio nazionale: composizione
E' istituito, con sede presso il Ministero di grazia e giustizia, il Consiglio
nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
Il Consiglio nazionale è composto in ragione di due professionisti
e un pubblicista per ogni Ordine regionale o interregionale, iscritti
nei rispettivi elenchi.
Gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 500 professionisti
iscritti eleggono un altro Consigliere nazionale appartenente alla medesima
categoria ogni 500 professionisti eccedenti tale numero o frazione di 500
superiore alla metà.
Conformemente, gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di
1.000 pubblicisti iscritti eleggono un altro Consigliere nazionale appartenente
alla medesima categoria ogni 1.000 pubblicisti eccedenti tale numero o
frazione di 1.000 superiore alla metà.
L'elezione avviene a norma degli art. 3 e seguenti, in quanto applicabili.
Le assemblee devono essere convocate almeno venti giorni prima della scadenza
del Consiglio nazionale in carica.
Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre
reclamo al Consiglio nazionale, nel termine di 10 giorni dalla proclamazione.
In caso di accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale stesso fissa
un termine, non superiore a 30 giorni, perché da parte dell'assemblea
regionale o interregionale interessata sia provveduto al rinnovo dell'elezione
dichiarata nulla.
ART. 17 - Durata in carica del Consiglio nazionale. Sostituzioni
I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine restano in carica tre
anni, e possono essere rieletti.
Si applicano al Consiglio nazionale le norme di cui al secondo e terzo
comma dell'art. 7.
ART.
18 - Incompatibilità
Non si può far parte contemporaneamente di un
Consiglio regionale o interregionale e del Consiglio
nazionale.
Il componente di un Consiglio regionale o interregionale che venga nominato
membro del Consiglio nazionale, si intende decaduto, ove non rinunzi alla
nuova elezione nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica
di componente del Consiglio regionale o interregionale.
ART. 19 - Cariche
Il Consiglio nazionale dell'Ordine elegge nel proprio seno un presidente,
un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.
Elegge inoltre nel proprio seno un Comitato esecutivo, composto da sei
professionisti e tre pubblicisti; tra gli stessi sono compresi il presidente,
il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.
Designa pure tre giornalisti perché esercitino le funzioni
di revisore dei conti.
Il presidente deve essere scelto tra gli iscritti nell'elenco dei professionisti,
il vicepresidente tra gli iscritti nell'elenco dei pubblicisti, i revisori
di conti tra gli iscritti che non ricoprano o non abbiano ricoperto nell'ultimo
triennio la carica di Consigliere presso gli Ordini o presso il Consiglio
nazionale.
ART. 20 - Attribuzioni del Consiglio
Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita
le seguenti attribuzioni:
a. dà parere, quando ne sia richiesto, al Ministro per
la grazia e la giustizia, sui progetti di legge e di regolamento
che
riguardano
la professione di giornalista;
b. coordina e promuove le attività culturali dei Consigli
degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento
ed al perfezionamento
professionale;
c. dà parere sullo scioglimento dei Consigli regionali
o interregionali ai sensi del successivo art. 24;
d. decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni
dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dagli
elenchi dell'Albo e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e
su quelli relativi alle elezioni dei Consigli degli Ordini e dei Collegi
dei revisori;
e. redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari
di sua competenza, da approvarsi dal Ministro per la grazia e la giustizia;
f. determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia
e la giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per
le spese del suo funzionamento;
g. stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro
per la grazia e la giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute
ai Consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti.
ART. 21 - Attribuzioni al Comitato esecutivo
Il Comitato esecutivo provvede all'attuazione delle delibere
del Consiglio e collabora con il presidente nella gestione
ordinaria dell'Ordine.
Adotta, altresì, in caso di assoluta urgenza, le delibere
di competenza del Consiglio stesso escluse quelle previste
nelle lettere
a), d) ed
e) dell'art. 20, con obbligo di sottoporle a ratifica nella
prima riunione, da convocarsi in ogni caso non oltre un mese.
ART. 22 - Attribuzioni del Presidente
Il presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede
le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo,
dà disposizioni
per il regolare funzionamento del Consiglio e del Comitato
esecutivo stesso ed esercita
tutte le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento
e da altre norme.
In caso di sua assenza o impedimento, si applicano le disposizioni dell'art.
10, secondo e terzo comma.
CAPO III
Disposizioni comuni
ART. 23 - Riunioni dei Consigli e del Comitato esecutivo
Per la validità delle sedute di un Consiglio regionale o interregionale
o del Consiglio nazionale dell'Ordine, occorre la presenza della maggioranza
dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il
voto del presidente.
Fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, rimane in carica
il Consiglio uscente
Le stesse norme si applicano al Comitato esecutivo.
ART. 24 - Attribuzioni del Ministro per la Grazia e la Giustizia
Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui Consigli
dell'Ordine.
Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio
nazionale, sciogliere un Consiglio regionale o interregionale, che
non sia in grado di funzionare regolarmente; quando sia trascorso il
termine
di legge senza che si sia provveduto all'elezione del nuovo Consiglio
o quando il Consiglio, richiamato all'osservanza degli obblighi ad
esso imposti,
persista nel violarli.
Con lo stesso decreto il Ministro nomina, scegliendo fra i giornalisti
professionisti, un commissario straordinario, al quale sono affidate le
funzioni fino all'elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro
novanta giorni dal decreto di scioglimento.
ART.
25 - Ineleggibilità
Non sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 9 e 19 i pubblicisti
iscritti anche ad altri Albi professionali o che siano funzionari dello
Stato.
TITOLO II
DELL'ALBO PROFESSIONALE
CAPO I
DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI
ART. 26 - Albo: istituzione
Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale è istituito
l'Albo dei giornalisti che hanno la loro residenza nel territorio compreso
nella circoscrizione del Consiglio.
L'Albo è ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti
l'altro dei pubblicisti.
I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori dal territorio
della Repubblica sono iscritti nell'Albo di Roma.
ART. 27 - Albo: contenuto
L'Albo deve contenere il cognome, il nome, la data di
nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti,
nonché la data di iscrizione e il
titolo in base al quale è avvenuta. L'Albo è compilato secondo
l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico
che ripete il numero d'ordine di iscrizione.
L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione
nell'Albo.
A ciascun iscritto nell'Albo è rilasciata la tessera.
ART. 28 - Elenchi speciali
All'Albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei
giornalisti di nazionalità straniera
e di coloro che, pur non esercitando l'attività di giornalista,
assumano la qualifica di direttore responsabile di periodici o
riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi
quelli
sportivi e cinematografici.
Quando si controverta sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente,
su ricorso dell'interessato, il Consiglio nazionale dell'Ordine.
ART. 29 - Iscrizione nell'elenco dei professionisti
Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono
richiesti: l'età non
inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio
continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, il possesso
dei requisiti di cui all'art. 31, e l'esito favorevole della prova di idoneità professionale
di cui all'art. 32.
L'iscrizione è deliberata dal competente Consiglio regionale o interregionale
entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine
inutilmente il richiedente può ricorrere entro 30 giorni
al Consiglio nazionale che decide sulla domanda di iscrizione.
ART. 30 - Rigetto della domanda
Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'Albo o al registro
dei praticanti deve essere motivato e deve essere notificato all'interessato,
a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di 15 giorni dalla deliberazione.
ART.
31 - Modalità di iscrizione nell'elenco dei professionisti
La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti :
1. estratto dell'atto di nascita;
2. certificato di residenza;
3. dichiarazione di cui all'art. 34;
4. attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella
misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni negli Albi
professionali.
Per l'accertamento dei requisiti della cittadinanza, della buona condotta
e dell'assenza di precedenti penali del richiedente si provvede d'ufficio
da parte del Consiglio dell'Ordine.
Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che abbiano riportato condanna
penale che importi interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata
dell'interdizione, salvo che sia intervenuta riabilitazione.
Nel caso di condanna che non importi interdizione dai pubblici
uffici, o se questa è cessata, il Consiglio dell'Ordine può concedere
l'iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze e specialmente
la condotta del richiedente successivamente alla condanna,
ritenga che il
medesimo
sia meritevole dell'iscrizione.
ART.
32 - Prova di idoneità professionale
L'accertamento della idoneità professionale, di
cui al precedente art. 29, consiste in una prova scritta
e orale
di
tecnica e pratica
del giornalismo, integrata dalla conoscenza delle norme
giuridiche che hanno
attinenza con la materia del giornalismo.
L'esame dovrà sostenersi in Roma, innanzi ad una Commissione composta
di sette membri, di cui cinque dovranno essere nominati dal Consiglio nazionale
dell'Ordine fra i giornalisti professionisti iscritti da non meno di 10
anni. Gli altri 2 membri saranno nominati dal presidente della Corte di
Appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra
i magistrati di appello; quest'ultimo assumerà le
funzioni di presidente della Commissione di esame.
Le modalità di svolgimento dell'esame, da effettuarsi
in almeno due sessioni annuali, saranno determinate dal
Regolamento.
ART. 33 - Registro dei praticanti
Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro
che intendano avviarsi alla professione giornalistica
e che abbiano
compiuto almeno
18 anni di età.
La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai
documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 31.
Deve essere
altresì corredata
dalla dichiarazione del direttore comprovante l'effettivo
inizio della pratica di cui all'art. 34.
Si applica il disposto del comma secondo dell'art. 31.
Per l'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario altresì avere
superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare
l'attitudine all'esercizio della professione.
Tale esame dovrà svolgersi di fronte ad una Commissione composta
da 5 membri, di cui 4 da nominarsi da ciascun Consiglio regionale o interregionale,
e scelti fra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione.
Il quinto membro, che assumerà le funzioni di presidente della Commissione,
sarà scelto tra gli insegnanti di ruolo di scuola
media superiore e nominato dal provveditore agli studi
del luogo
ove ha sede il Consiglio
regionale o interregionale.
Le modalità di svolgimento dell'esame saranno
determinate dal Regolamento.
Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui sopra, i praticanti
in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media
superiore.
ART. 34 - Pratica giornalistica
La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso
il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia
quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti
professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale
e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari.
Dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore
responsabile della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione
motivata
sull'attività giornalistica
svolta, per i fini di cui al comma primo, n. 3), del
precedente art. 31.
Il praticante non può rimanere iscritto per più di
tre anni nel registro.
ART.
35 - Modalità d'iscrizione nell'elenco
dei pubblicisti
Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti la domanda
deve essere corredata oltre che dai documenti di
cui ai numeri
1), 2) e 4)
del primo comma
dell'art. 31, anche dai giornali e periodici contenenti
scritti a firma del richiedente,
e da certificati dei direttori delle pubblicazioni,
che comprovino l'attività pubblicistica
regolarmente retribuita da almeno due anni.
Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31.
ART. 36 - Giornalisti stranieri
I giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere
l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art.
28, se abbiano compiuto i
21 anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini
pratichi il trattamento
di reciprocità. Tale condizione non è richiesta
nei confronti del giornalista straniero che abbia
ottenuto il riconoscimento
del
diritto di asilo politico. (Comma modificato dalla
legge 10 giugno 1969, n. 308).
La domanda di iscrizione deve essere corredata
dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art.
31 oltre che da
un'attestazione del
Ministero
degli affari esteri che provi che il richiedente è cittadino di
uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità.
Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31.
CAPO II
Dei trasferimenti e della cancellazione dall'Albo
ART. 37 - Trasferimenti
Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di
un Albo. In caso di cambiamento di residenza, il giornalista deve chiedere
il trasferimento nell'Albo del luogo della nuova residenza; trascorsi tre
mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il Consiglio dell'Ordine
procede di ufficio alla cancellazione dall'Albo del giornalista che si è trasferito
in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al Consiglio
nella cui giurisdizione è compreso il luogo della nuova residenza,
che provvederà ad iscrivere il giornalista nel proprio Albo.
ART. 38 - Cancellazione dall'Albo
Il Consiglio dell'Ordine delibera di ufficio la cancellazione dall'Albo
in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo
derivata, o di perdita della cittadinanza italiana.
In questo secondo caso, tuttavia, il giornalista è iscritto
nell'elenco speciale per gli stranieri, qualora concorrano le condizioni
previste
dall'art. 36, e ne faccia domanda.
ART. 39 - Condanna penale
Debbono essere cancellati dall'Albo coloro che abbiano riportato condanne
penali che importino interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici
uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo
di interdizione. Ove sia emesso ordine o mandato di cattura, gli
effetti
dell'iscrizione
sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dell'ordine.
Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai
commi precedenti, il Consiglio dell'Ordine inizia procedimento disciplinare
ove ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'art. 48.
ART. 40 - Cessazione dell'attività professionale
Il
giornalista è cancellato dall'elenco dei professionisti, quando
risulti che sia venuto a mancare il requisito dell'esclusività professionale.
In tal caso il professionista può essere trasferito nell'elenco
dei pubblicisti, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 35,
e ne faccia domanda.
ART.
41 - Inattività
È disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti
dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato
a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione.
Nel calcolo dei termini suindicati non si tiene conto del periodo di
inattività dovuta
all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche
o scientifiche; o all'espletamento degli obblighi militari.
Non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale
del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all'Albo,
salvo i casi di iscrizione in altro Albo o di svolgimento di altra attività continuativa
e lucrativa.
ART. 42 - Reiscrizione
Il giornalista cancellato dall'Albo può, a sua
richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni
che hanno determinato
la cancellazione.
Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, ai
sensi dell'art. 39, primo comma, la domanda di nuova iscrizione può essere
proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.
ART. 43 - Notificazione delle deliberazioni del Consiglio
Le deliberazioni del Consiglio regionale di cancellazione dall'Albo, o
di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo precedente, devono
essere motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di
cui all 'art. 30.
ART. 44 - Comunicazioni
Una copia dell'Albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di
gennaio, a cura dei Consigli regionali o interregionali, presso la Cancelleria
della Corte d'Appello del capoluogo della regione dove ha sede il Consiglio,
presso la Segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine e presso il Ministero
di grazia e giustizia.
Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovrà essere
data comunicazione entro due mesi al Ministro per la grazia
e la giustizia,
alla Cancelleria
della Corte d'Appello, al procuratore generale della stessa
Corte d'Appello ed al Consiglio nazionale.
CAPO III
Dell'esercizio della professione
di giornalista
ART. 45 - Esercizio della professione
Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione
di giornalista, se non è iscritto nell'Albo professionale. La violazione
di tale disposizione è punita a norma degli art. 348 e 498 del Codice
penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave.
ART. 46 - Direzione dei giornali
Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano
o di un periodico o agenzia di stampa, di cui al primo comma dell'art.
34, devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti (o
di un pubblicista, in base alla sentenza n. 98/1968 della Corte costituzionale),
salvo quanto stabilito nel successivo articolo 47.
Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore
ed il vicedirettore responsabile possono essere iscritti nell'elenco dei
professionisti oppure in quello dei pubblicisti, salvo la disposizione
dell'art. 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.
ART. 47 - Direzione affidata a persone non iscritte all'Albo
La direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione
periodica, che siano organi di partiti o movimenti
politici o di organizzazioni
sindacali, può essere affidata a persona non iscritta all'Albo
dei giornalisti.
Nei casi previsti dal precedente comma, i requisiti richiesti per la registrazione
o l'annotazione di un mutamento ai sensi della legge sulla stampa sono
titolo per l'iscrizione provvisoria del direttore nell'elenco dei professionisti,
se trattasi di quotidiani, o nell'elenco dei pubblicisti se trattasi di
altra pubblicazione periodica.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono subordinate alla contemporanea
nomina di vicedirettore del quotidiano di un giornalista professionista
(o di un pubblicista, in base alla sentenza n. 98/1968 della Corte costituzionale),
al quale restano affidate le attribuzioni di cui agli artt. 31, 34 e 35
della presente legge; ed alla contemporanea nomina a vicedirettore del
periodico di un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti, al quale
restano affidate le attribuzioni di cui all'art. 35 della presente legge.
Resta ferma la responsabilità stabilita dalle leggi civili
e penali, per il direttore non professionista, iscritto a titolo
provvisorio
nell'Albo.
TITOLO III
DELLA DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI
ART. 48 - Procedimento disciplinare
Gli iscritti nell'Albo, negli elenchi o nel registro
che si rendano colpevoli di fatti non conformi al
decoro e alla dignità professionale, o
di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'Ordine,
sono sottoposti a procedimento disciplinare.
Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal Consiglio
regionale o interregionale, o anche su richiesta del procuratore generale
competente ai sensi dell'art. 44.
ART. 49 - Competenza
La competenza per il giudizio disciplinare appartiene
al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto
l'incolpato.
Se l'incolpato è membro di tale Consiglio il procedimento disciplinare è rimesso
al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.
ART. 50 - Astensione o ricusazione dei membri del Consiglio dell'Ordine
L'astensione e la ricusazione dei componenti del Consiglio sono regolate
dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.
Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla
ricusazione decide lo stesso Consiglio.
Se, a seguito di astensioni e ricusazioni viene a mancare il numero legale,
il presidente del Consiglio rimette gli atti al Consiglio dell'Ordine designato
dal Consiglio nazionale.
Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione
o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell'Ordine
cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono
stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del
procedimento.
ART. 51 - Sanzioni disciplinari
Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio,
previa audizione dell'incolpato.
Esse sono:
a. l'avvertimento;
b. la censura;
c. la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore
a due mesi e non superiore ad un anno;
d. la radiazione dall'Albo.
ART. 52 - Avvertimento
L'avvertimento da infliggere nei casi di abusi o mancanza
di lieve entità,
consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del
giornalista all'osservanza dei suoi doveri.
Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto
dal presidente del Consiglio dell'Ordine.
L'avvertimento è rivolto oralmente dal presidente e se
ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario.
Entro i trenta giorni successivi, il giornalista al quale è stato
rivolto l'avvertimento può chiedere di essere sottoposto
a procedimento disciplinare.
ART. 53 - Censura
La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze
di grave entità,
consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.
ART. 54 - Sospensione
La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta
nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale.
ART. 55 - Radiazione
La radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con
la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale
fino a rendere incompatibile con la dignità stessa
la sua permanenza nell'Albo, negli elenchi o nel registro.
ART. 56 - Procedimento
Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta
senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire
davanti al Consiglio.
Il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta
all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno
i fatti che gli
vengono
addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna
un termine non minore di trenta giorni per essere sentito
nelle
sue discolpe.
L'incolpato
ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive
ART. 57 - Provvedimenti disciplinari: notificazione
I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta.
Essi devono essere motivati, e sono notificati all'interessato ed al pubblico
ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla deliberazione.
ART. 58 - Prescrizione
L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.
Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento
penale, il termine suddetto decorre dal giorno in
cui è divenuta
irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento.
La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti
all'interessato, da eseguirsi nei modi di cui all'articolo precedente,
nonché dalle discolpe presentate per iscritto
dall'incolpato.
La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere
dal giorno dell'interruzione; se più sono gli atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo
di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel primo comma può essere
prolungato oltre la metà.
L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro
che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.
ART. 59 - Reiscrizione dei radiati
Il giornalista radiato dall'Albo, dagli elenchi o dal
registro a seguito di provvedimento disciplinare
può chiedere
di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal
giorno della radiazione.
Il Consiglio regionale o interregionale competente
delibera sulla domanda; la deliberazione è notificata
nei modi e nei termini di cui all'art. 57.
TITOLO IV
DEI RECLAMI CONTRO LE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI PROFESSIONALI
ART. 60 - Ricorso al Consiglio nazionale
Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative all'iscrizione o cancellazione
dall'Albo, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in materia
disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero
competente con ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine nel termine di
trenta giorni.
Il termine decorre per l'interessato dal giorno in cui gli è notificato
il provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione
per i provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno della comunicazione
eseguita ai sensi dell'art. 44 per i provvedimenti relativi alle iscrizioni
o cancellazioni.
I ricorsi al Consiglio nazionale in materia elettorale, di cui agli artt.
8, e 16, non hanno effetto sospensivo.
ART. 61 - Provvedimenti disciplinari
Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il Consiglio
nazionale deve in ogni caso sentire il pubblico ministero. Questi presenta
per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate all'incolpato nei
modi e con il termine di cui all'art. 56. Si applicano per il resto le
disposizioni di cui agli artt. 56 e 57, primo comma.
ART. 62 - Deliberazioni del Consiglio nazionale
Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine,
pronunziate sui ricorsi in materia di iscrizione
nell'Albo, negli elenchi o nel registro
e di cancellazione,
nonché in materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate
e sono notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni
agli interessati, al Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione,
nonché al procuratore generale presso lo Corte di Appello
nel cui distretto ha sede il Consiglio.
ART. 63 - Azione giudiziaria
Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono
essere impugnate, nel termine di 30 giorni dalla
notifica, innanzi al Tribunale
del capoluogo
del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale
presso cui il giornalista è iscritto od ove l'elezione contestata si è svolta.
Avverso la sentenza del Tribunale è dato ricorso alla Corte
di appello competente per il territorio, nel termine di 30 giorni
dalla notifica.
Sia presso il Tribunale sia presso la Corte di appello il Collegio è integrato
da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio,
ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente
della
Corte di appello
su designazione del Consiglio nazionale dell'Ordine. Il giornalista
professionista ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico,
non possono essere nuovamente
nominati (Comma modificato dalla legge 10 giugno 1969 n. 308).
Possono proporre il reclamo all'Autorità giudiziaria sia
l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore
generale competenti
per territorio.
ART. 64 - Procedimento
Il Tribunale e la Corte d'appello provvedono, in camera di Consiglio, con
sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.
La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione
impugnata.
Le sentenze sono notificate a cura della cancelleria al pubblico ministero
e alle parti.
ART. 65 - Ricorso per Cassazione
Avverso le sentenze della Corte di appello è ammesso
ricorso alla Corte di cassazione, da parte del procuratore
generale e
degli interessasti,
nel termine di 60 giorni dalla notifica ed ai sensi dell'art.
360 del Codice di procedura civile.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 66 - Costituzione dei primi Consigli
Entro 60 giorni dalla pubblicazione del Regolamento, di cui all'art.
73, si dovrà procedere all'elezione dei Consigli regionali o interregionali
e del Consiglio nazionale.
A tale scopo la Commissione unica per la tenuta degli Albi professionali
dei giornalisti e la disciplina degli iscritti, istituita dall'art.1 del
decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, attualmente
in carica, provvede alla convocazione dell'assemblea dei giornalisti iscritti,
e residenti in ciascuna regione o gruppo di regioni.
Il presidente della Corte di appello competente ai sensi dell'art. 44 provvede,
entro cinque giorni dalla convocazione, a nominare il presidente dell'assemblea,
scegliendolo fra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione
all 'Albo.
Il presidente dell'assemblea, entro 8 giorni dalla proclamazione, comunica
alla Commissione unica i nominativi degli eletti a componenti del Consiglio
nazionale.
Il Consiglio regionale o interregionale sarà convocato la prima
volta, ai fini della sua costituzione e dell'elezione delle cariche, a
cura del Consigliere che ha riportato maggior numero di voti e, in caso
di parità, dal più anziano d'età. La convocazione
stessa dovrà aver luogo non oltre i 15 giorni dalla proclamazione.
Il Consiglio nazionale sarà convocato allo stesso scopo dalla
Commissione unica, entro 15 giorni dalla ricezione delle comunicazioni
di cui al comma
precedente.
Le spese per le convocazioni, previste ai commi precedenti, faranno carico
ai Consigli regionali o interregionali cui si riferiscono.
ART. 67 - Commissione unica - devoluzione
Fino all'insediamento del primo Consiglio nazionale le funzioni ad esso
attribuite dalla presente legge saranno espletate dalla Commissione unica.
Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge
e l'assunzione delle funzioni da parte dei singoli Consigli regionali
o interregionali, la Commissione unica non potrà procedere a
nuove iscrizioni, salva l'applicazione del disposto dell'art. 28 (Vedasi
la
legge 20 ottobre 1964, n 1039, che integra il presente articolo).
Fermo restando il disposto del primo comma del presente articolo, regione
per regione o per gruppo di regioni, le funzioni espletate dalla Commissione
unica ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale
23 ottobre 1944, n. 302, cessano al momento dell'insediamento del Consiglio
regionale
o interregionale, il quale, a tal fine, darà notizia della propria
costituzione alla Commissione medesima. Questa, avuta tale notizia, rimetterà a
ciascun Consiglio tutte le istanze ad essa presentate per le funzioni
previste dal citato decreto sulle quali non abbia provveduto.
A ciascun Consiglio regionale o interregionale, all'atto del proprio insediamento,
debbono essere consegnati i fascicoli personali degli iscritti di cui al
successivo art. 71.
Insediatosi il primo Consiglio nazionale, la Commissione unica cessa
dalle proprie funzioni e trasmette al Consiglio medesimo l'attività patrimoniale
e l'archivio.
ART. 68 - Ricorsi
Contro le deliberazioni della Commissione unica in materia
disciplinare e di tenuta dell'Albo dei giornalisti, è ammesso il ricorso al Consiglio
nazionale dell'Ordine dei giornalisti, entro il termine di trenta giorni
dalla prima elezione di detto Consiglio se, alla data predetta, non è ancora
decorso il termine di cui al precedente art. 60.
ART. 69 - Termini di decadenza
Il termine di decadenza previsto dall'art. 63, per proporre
la domanda innanzi all'Autorità giudiziaria, comincia a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge, se a tale data sia stata già notificata
la deliberazione della Commissione unica.
ART. 70 - Azione giudiziaria
Spetta alla Corte d'Appello di Roma conoscere dei reclami avverso le deliberazioni
del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, emesse ai sensi dell'art.
68, e avverso le deliberazioni della Commissione unica per la tutela degli
Albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti.
Anche ai giudizi di cui al comma precedente si applicano, per quanto in
esso non previsto, le disposizioni degli art. 64 e 65.
ART.
71 - Anzianità
I giornalisti iscritti negli Albi dei professionisti
e negli elenchi dei pubblicisti vi rimangono iscritti
conservando l'anzianità di
cui godono in base al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384,
alla data dell'entrata
in vigore della presente legge.
Le persone iscritte in base al regio decreto predetto negli
attuali registri dei praticanti, o negli elenchi speciali e
per stranieri
alla data di
entrata in vigore della presente legge vengono trasferite,
con la rispettiva anzianità,
negli elenchi previsti dall'art. 28.
Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Albo anteriormente
al 30 novembre 1962 possono essere iscritti dal Consiglio nazionale anche
in base ai requisiti previsti dalle leggi precedenti.
ART. 72 - Personale degli Ordini e del Consiglio nazionale
Per la disciplina giuridica ed economica del personale degli Ordini e del
Consiglio nazionale si osservano le disposizioni contenute nell'art. 11
del decreto legislativo luogotenenziale 5 agosto 1947, n. 778, ratificato
dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.
Il personale dipendente dalla Commissione unica, in servizio
all'atto della cessazione d'attività della stessa, sarà assunto
dal Consiglio nazionale, con l'osservanza delle disposizioni
di cui al comma precedente.
ART. 73 - Norme regolamentari
Il Governo provvederà all'emanazione delle norme
regolamentari entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione
della presente
legge.
In sede di regolamento e in applicazione dell'art. 1 della
presente legge, non potrà farsi luogo all'istituzione
di circoscrizioni regionali o interregionali cui non appartengano
almeno 40 giornalisti
di cui non
meno di 20 professionisti.
ART. 74 - Abrogazione
Sono abrogati il regio decreto 26 febbraio 1928 n. 384, il decreto legislativo
luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, e ogni altra disposizione incompatibile
con la presente legge.
ART. 75 - Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale
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