COMPENSI MINIMI
PER LE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI GIORNALISTICHE
NEI QUOTIDIANI, NEI PERIODICI,
ANCHE TELEMATICI,
NELLE AGENZIE,
NELLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE
E NEGLI UFFICI STAMPA
(Consiglio Nazionale – Riunione
del 15, 16 e 17 Dicembre 2004)
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine
dei Giornalisti
nella seduta del 15, 16 e 17 Dicembre 2004
visti gli artt. 2, 11 e 35 della legge 3.2.1963 n.69;
visto l’art.20 ter lettera a) del D.P.R. 3.5.1972 n.
212;
visti gli artt. 2230, 2231 e 2233 del codice civile
D E L
I B E R A
E’ approvata la seguente tabella dei compensi minimi
inderogabili, al netto delle contribuzioni previdenziali,
per le prestazioni professionali autonome dei giornalisti
(locatio operis) non regolate dal contratto collettivo di
lavoro perché non comportanti subordinazione anche
se costituenti cessioni di diritto d’autore.
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tariffario 2005